Sentenza del 24/01/2025 n. 61 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
R.F. s.r.l. impugnava avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2003-2008 con cui l'Agenzia recuperava imposta e irrogava sanzioni per cessioni a clienti italiani effettuate da P. s.p.a. senza applicazione dell'IVA. L'Agenzia sosteneva la responsabilità solidale del rappresentante fiscale per conoscenza (o conoscibilità) delle operazioni (anche tramite prospetti / VIES) e per l'uso di fatture soggettivamente inesistenti; la ricorrente invece contestava di non essere stata coinvolta nella verifica, di non aver materialmente partecipato o concorso alle operazioni irregolari e che la mera possibilità di consultare banche dati non equivale ad obbligo o prova di ingerenza nelle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Regionale respinsero il ricorso; la Corte di Cassazione (ordinanza n. XXX/2024) cassò la decisione di appello ritenendo che la responsabilità solidale del rappresentante fiscale IVA richiede la prova dell'effettiva ingerenza o partecipazione del rappresentante alle operazioni irregolari e non può fondarsi solo sulla conoscenza/conoscibilità. In seguito al rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna ha pronunciato (udienza 15/01/2025) annullando gli avvisi di accertamento n. THU06T200AAA/2011, n. THU06T200BBB/2011, n. THU06T200CCC/2011, n. THU06T200DDD/2011 e annullando, limitatamente ai recuperi fiscali sull'omessa applicazione IVA alle vendite per corrispondenza e alle relative sanzioni, gli avvisi n. THU06T200EEE/2011 e n. THU06T200FFF/2011; rigettò il resto del ricorso e compensò le spese di giudizio. Nota: per i recuperi relativi a fatture soggettivamente inesistenti (fatture emesse da cartiere italiane e utilizzate indebitamente) gli avvisi sono divenuti definitivi nella parte non impugnata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 17 (riferimento al testo ratione temporis)
«gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente ... il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto»
La Corte ha interpretato l'art. 17 nel senso che la soggettività passiva attribuita al rappresentante fiscale è limitata: la responsabilità solidale non deriva automaticamente dal mandato, ma solo se il rappresentante si è effettivamente ingerito o ha posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del mandante non residente.
D.M. 24 dicembre 1993, art. 20 (vendite a distanza)
Richiamato dall'Amministrazione quale disciplina delle vendite a distanza verso privati italiani; la Corte ha però rilevato che la questione decisiva non è la qualificazione formale delle operazioni, bensì se il rappresentante abbia materialmente concorso alle operazioni irregolari.
Regolamento (CEE) n. 2193/92, art. 201, comma 3
Citato per richiamare il principio secondo cui chi si è ingerito nell'operazione (fornendo dati errati) può essere considerato debitore: utile a spiegare che l'elemento rilevante è l'effettiva partecipazione/ingerenza nell'operazione doganale/tributaria.
Richiamato nei passaggi che collegano responsabilità per operazioni doganali/tributarie a chi si è ingerito nell'operazione; conferma la linea secondo cui l'obbligazione può ricadere su chi ha materialmente contribuito alla dichiarazione.
Massime di principio
- La nomina del rappresentante fiscale IVA non comporta automaticamente responsabilità solidale per tutte le operazioni del mandante: la responsabilità solidale richiede la prova che il rappresentante si sia effettivamente ingerito o abbia posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del mandante.
- La sola conoscenza o conoscibilità (anche tramite consultazione di banche dati come VIES o ricezione di prospetti) delle operazioni del mandante non è sufficiente a fondare la responsabilità solidale del rappresentante fiscale; è necessario dimostrare una concreta partecipazione o ingerenza.
- Spetta all'Amministrazione finanziaria fornire prove specifiche dell'effettiva concorrenza del rappresentante nelle operazioni contra legem; argomentazioni meramente assertive sulla conoscibilità non sono adeguate.
- Le contestazioni non dedotte o non svolte in grado di merito dalla difesa del ricorrente possono rendere definitive alcune parti dell'accertamento; viceversa, questioni di diritto nuove sollevate in sede di legittimità possono imporre il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.
- Nel contenzioso tributario la qualificazione della posizione del rappresentante fiscale va esaminata alla luce del contenuto effettivo del mandato e della prova fattuale di ingerenza nelle operazioni contestate, non solo in base ad astratte possibilità informative.
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