Sentenza del 24/01/2025 n. 111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Efficacia retroattiva delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione alla luce del neo-introdotto art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno assolutorio in ogni stato e grado. La condanna alle spese del soccombente secondo equità è cumulabile con l'ipotesi di condanna per responsabilità aggravata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione relativa all'efficacia retroattiva e vincolante, nel processo tributario e in Cassazione, della sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento con le formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", a seguito dell'introduzione dell'art. 21-bis nel D.Lgs. n. 74/2000 dal D.Lgs. n. 87/2024; verifica se detta efficacia opera anche quando l'assoluzione è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 87/2024 ma, alla data di entrata in vigore, è ancora pendente il giudizio di Cassazione sulla sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente; altresì, rilevazione d'ufficio del giudicato penale esterno in ogni stato e grado; e cumulabilità della condanna alle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c. con la condanna per responsabilità aggravata (commi 1 e 2).
La decisione
La Corte di Cassazione ha affermato che: 1) l'art. 21-bis introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, resa in dibattimento con le formule di merito indicate, efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai medesimi fatti e nei confronti dello stesso soggetto; tale efficacia si estende anche ai casi in cui l'assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 87/2024, purché alla data di entrata in vigore sia ancora pendente il giudizio di Cassazione avverso la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente; 2) il giudicato penale assolutorio è vincolante e rilevabile d'ufficio: non è necessaria un'eccezione di parte per farne valere gli effetti in ogni stato e grado del processo; 3) la condanna alle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c. è una sanzione di natura pubblicistica, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso art. 96, e può essere cumulata con queste ultime al fine di reprimere l'abuso del processo. In pratica il contribuente che si trovi nelle condizioni previste ottiene il riconoscimento dell'effetto preclusivo del giudicato penale sulla pretesa tributaria e la possibile riforma della pronuncia tributaria sfavorevole; inoltre il giudice tributario deve applicare tali principi anche d'ufficio. La giurisprudenza di riferimento è richiamata (Cass. nn. 30814/2024, 21584/2024, 23570/2024, 23609/2024; e principi consolidati Cass. nn. 17070/2024, 5836/2024, 25632/2021, 27161/2018, SS.UU. n. 691/2016).
Norme richiamate
art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi
Attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale assolutoria di merito nei confronti della pretesa tributaria quando sussista identità di soggetto e di nucleo fattuale; l'effetto è vincolante per il giudice tributario
D.Lgs. n. 87/2024
introduzione dell'art. 21-bis nel D.Lgs. n. 74/2000
Il decreto legislativo ha esteso la protezione del giudicato penale assolutorio anche al processo tributario; la disposizione opera anche con riferimento ad assoluzioni divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto quando, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il ricorso in Cassazione avverso la sentenza tributaria d'appello
art. 96 c.p.c.
commi 1, 2 e 3 (commi relativi alla responsabilità per lite temeraria e alla condanna alle spese per soccombenza),
Il comma 3 configura una sanzione di carattere pubblicistico applicabile d'ufficio in caso di soccombenza; è autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi 1 e 2 ed è cumulabile con queste per dissuadere abusi processuali
Corte di Cassazione, sez. civ., sent. nn. 30814/2024, 21584/2024, 23570/2024, 23609/2024
numeri di pronuncia richiamati
Hanno interpretato e applicato l'art. 21-bis nella direzione di riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza penale assolutoria nei confronti delle pretese tributarie, compresa l'ipotesi di irrevocabilità anteriore all'entrata in vigore del decreto con condizioni di pendency
Corte di Cassazione, sent. nn. 17070/2024, 5836/2024, 25632/2021, 27161/2018, SS.UU. n. 691/2016
numeri di pronuncia richiamati
Costituiscono consolidato orientamento sulla rilevabilità d'ufficio del giudicato penale esterno e sul valore vincolante di una sentenza penale di assoluzione pronunciata in dibattimento
Massime di principio
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in dibattimento con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" produce efficacia di giudicato nel processo tributario se riguarda lo stesso soggetto e lo stesso nucleo fattuale; il giudice tributario è vincolato e deve adeguare la motivazione e la decisione alla luce del giudicato penale
- L'efficacia regolata dall'art. 21-bis opera anche quando l'assoluzione è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 87/2024, a condizione che alla data di entrata in vigore sia ancora pendente il giudizio di Cassazione avverso la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente
- Il giudicato penale assolutorio rileva d'ufficio: non è necessaria l'eccezione di parte perché il principio della rilevabilità officiosa si applica in ogni stato e grado del processo tributario e di Cassazione
- La verifica di identità tra fatti penali e fatti valutati in sede tributaria è essenziale: è necessario accertare che il "nucleo fattuale" sia il medesimo e che la pronuncia penale riguardi le stesse condotte materiali su cui si fonda la pretesa tributaria
- Le formule di merito (assoluzione per il merito) e il requisito del dibattimento sono elementi costitutivi dell'effetto di giudicato: proscioglimenti non di merito, estinzioni per causa diversa o decisioni non pronunciate in dibattimento (es. patteggiamento, oblazione, estinzione per prescrizione) non producono lo stesso effetto vincolante
- La condanna alle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta d'ufficio come sanzione pubblicistica per la soccombenza ed è compatibile e cumulabile con l'eventuale condanna per responsabilità aggravata prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per reprimere l'abuso del processo
- In presenza di giudicato penale assolutorio rilevante, l'Amministrazione finanziaria può solo riproporre la contestazione se fonda la propria pretesa su elementi fattuali diversi o su una valutazione giuridica non confliggente con il giudicato; in caso di identità fattuale l'azione tributaria è preclusa
- Per il contribuente è prudente segnalare e dedurre tempestivamente il giudicato penale, ma la tutela non dipende dall'iniziativa di parte dato il dovere del giudice di rilevarlo d'ufficio
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