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Sentenza

Sentenza del 22/01/2025 n. 17 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Tributi erariali - Cartelle di pagamento Irap, Iva - Produzione di documenti nuovi in appello - Assenza di necessità per la decisione - Ammissione documenti nuovi - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartelle di pagamento relative a IRAP e IVA per le annualità 2002-2008; la società ha poi in appello chiesto di produrre nuovi documenti per dimostrare di aver pagato la maggior parte delle somme, ma nel ricorso di primo grado non aveva dedotto, provato o offerto di provare tali pagamenti né aveva depositato la documentazione a supporto; l'Agenzia aveva invece depositato fin dal primo grado il prospetto dei pagamenti. Il collegio ha ritenuto che, pur con il testo novellato dell'art. 58 D.Lgs. n. 546/92 che consente margini per la produzione in appello, nel caso concreto non sussisteva spazio per ammettere nuovi documenti perché potevano essere prodotti già in primo grado e, soprattutto, non erano necessari ai fini della decisione.

La decisione

La corte di appello ha respinto la richiesta di ammissione dei nuovi documenti in appello, rilevando che la società non aveva dedotto né provato i pagamenti in primo grado e che i documenti proposti non erano necessari per decidere la controversia; di conseguenza i nuovi documenti non sono stati considerati e la prospettiva è che l'impugnazione del contribuente non abbia trovato accoglimento rispetto alla pretesa documentale e probatoria, con conferma pratica dell'atto impositivo/efficacia della cartella nelle parti contestate

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    L'art. 58 ammette la possibilità di produzione di nuovi documenti in appello in via eccezionale, ma la valutazione rimane legata alla necessità dei documenti per la decisione e alla loro producibilità già in primo grado; se i documenti potevano essere depositati prima o non sono necessari per dirimere la controversia, il giudice può legittimamente respingerne l'ammissione.

Massime di principio

  • Il contribuente deve dedurre e provare in modo specifico e documentato le eccezioni di pagamento già nel primo grado: le allegazioni generiche non bastano.
  • La produzione documentale tardiva in appello è ammessa solo in casi eccezionali: i documenti devono essere necessari per la decisione e non producibili in precedenza con normale diligenza.
  • Se l'Ufficio ha già depositato prospetti contabili e documentazione in primo grado, il contribuente ha l'onere di controprovarli tempestivamente; l'inerzia in primo grado rende improbabile l'ammissione di prove nuove in appello.
  • Il giudice di merito può rifiutare documenti che non incidono sulla decisione o che servono solo a introdurre nuove questioni non precedentemente dedotte.
  • In casi analoghi conviene sin da subito depositare copia dei pagamenti, quietanze e prove di rateizzazione o riduzione per evitare il rischio di inammissibilità della produzione in grado di appello.

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