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Sentenza

Sentenza del 22/01/2025 n. 52 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Fallimento della Società in accomandita semplice esteso al socio - Notifica degli atti di intimazione- Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 110 2021 90019866 79 che richiama 15 cartelle esattoriali per complessivi €7.036.688,46. Il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione nella parte in cui si fondava su cartelle notificate unicamente al curatore fallimentare (fallimento della S.a.s. esteso al socio), non anche alla persona del fallito; contestava inoltre il calcolo degli interessi di mora per anatocismo e per applicazione degli interessi sulle sanzioni.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia e confermato la pronuncia di primo grado nella parte essenziale. Ha rilevato che, per sette delle quindici cartelle (notificate tra il 2002 e il 2006) la notifica era avvenuta solo al curatore e non alla persona del fallito; in base alla giurisprudenza di legittimità ciò rende quelle cartelle non opponibili al fallito tornato in bonis e determina la nullità, nella parte relativa, dell'intimazione impugnata. L'intimazione mantiene invece efficacia per le cartelle notificate direttamente al contribuente. Sulla questione degli interessi di mora per le cartelle non impugnate, il ricorrente non ha fornito prova sufficiente della pretesa illegittimità, per cui tale doglianza è stata rigettata. Spese compensate fino alla metà; le appellanti condannate al pagamento delle rimanenti spese in favore del resistente.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. T, 31 gennaio 2022, n. 2857

    Principio secondo cui la cartella notificata solo al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis, che può impugnare l'atto successivo notificatogli o anche contestare l'atto presupposto non notificato se ne è venuto a conoscenza.

  • Cass. Sez. Un., n. 16412/2007

    L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che rende nullo l'atto consequenziale notificato; il contribuente può impugnare l'atto consequenziale o cumularmente anche l'atto presupposto non notificato.

  • Cass. n. 9762/2014

    Conferma del principio di opponibilità delle cartelle notificate solo al curatore nei confronti del fallito tornato in bonis.

  • Cass. n. 10528/2017

    Conferma della giurisprudenza consolidata sulla necessità di notifica all'interessato per la piena opponibilità dell'atto impositivo.

  • Cass. n. 8295/2018

    Ulteriore consolidamento del principio secondo cui la conoscenza utile ai fini dei termini di decadenza deriva dalla ricezione dell'atto e non da atti richiamanti.

Massime di principio

  • In caso di fallimento di una società con estensione al socio, le cartelle esattoriali che si riferiscono alla posizione del fallito devono essere notificate anche alla persona del fallito perché siano opponibili a quest'ultimo una volta tornato in bonis; la notifica al solo curatore non è sufficiente per estendere l'opponibilità al fallito.
  • La conoscenza rilevante ai fini del decorso dei termini di impugnazione è quella derivante dalla ricezione integrale dell'atto specifico: la mera notifica di altri atti che richiamano l'atto non notificato non fa decorrere i termini.
  • L'omissione di notifica dell'atto presupposto (es. cartella) costituisce vizio procedurale che può rendere nullo l'atto conseguente (es. intimazione/ingiunzione) nella parte in cui si fonda su quell'atto presupposto; l'amministrazione può però procedere di nuovo alla notifica se ancora nei termini.
  • Se alcune cartelle sono state notificate correttamente al contribuente e altre no, la nullità dell'intimazione è parziale: l'atto resta efficace per le cartelle correttamente notificate.
  • Le doglianze sul calcolo degli interessi (anatocismo, interessi su sanzioni) richiedono adeguata prova da parte di chi le deduce; in mancanza la censura viene respinta.

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