Sentenza del 22/01/2025 n. 58 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 250TLHM000758 relativo al periodo d'imposta 2015. Il ricorrente deduceva: 1) nullità dell'avviso per mancanza di valida sottoscrizione in assenza di delega a favore del funzionario sottoscrittore; 2) decadenza del potere accertativo per effetto dell'art. 157, comma 1, d.l. 19.5.2020, n. 34 (conversione legge n. 77/2020); 3) infondatezza dell'accertamento nel merito perché i canoni di locazione erano rientrati nell'attivo fallimentare e quindi (secondo il ricorrente) non potevano essere imputati a suo carico.
La decisione
La Corte d'Appello ha accolto l'appello limitatamente alla parte relativa al reddito da fabbricati, annullando l'avviso di accertamento in quella parte. Sul punto della sottoscrizione con delega, la Corte ha richiamato la validità della delega di firma (non di funzioni) prevista dall'art. 42 d.p.r. 600/1973 e la prassi che ammette la delega mediante ordine di servizio e l'individuazione per qualifica; pertanto la sottoscrizione dell'atto è risultata valida. Quanto alla decadenza dell'accertamento, la Corte ha rilevato che l'avviso notificato il 20.7.2021 è avvenuto prima della scadenza del termine (31.12.2021) prevista dall'art. 43, comma 2, d.p.r. 600/1973, vigente ratione temporis. Tuttavia, in relazione ai canoni di locazione (reddito da fabbricati) la Corte ha ritenuto che il curatore fallimentare avesse presentato la dichiarazione finale ex art. 5, comma 4, d.p.r. 322/1998 comprensiva dei redditi prodotti nella procedura, sicché non poteva parlarsi di dichiarazione omessa per quei redditi e quindi non era applicabile l'estensione del termine di accertamento; per tali ragioni quella parte dell'avviso è stata annullata. La Corte ha compensato le spese di entrambe le parti per l'intero giudizio.
Norme richiamate
d.p.r. 29.9.1973, n. 600 - art. 42, comma 1
La norma ammette la delega di firma (non di funzioni); la firma del delegato è imputabile all'organo delegante. La delega può essere concretizzata anche tramite ordini di servizio e tramite l'indicazione della qualifica del delegato; non è necessario indicare la durata o la motivazione della delega.
d.p.r. 29.9.1973, n. 600 - art. 43, comma 2
Prevede il termine di decadenza per l'accertamento; l'omessa presentazione della dichiarazione giustifica un termine più lungo per l'accertamento rispetto ai casi di dichiarazione presentata. Ciò rileva come fatto oggettivo indipendentemente dalla persona cui imputare l'omissione.
d.l. 19.5.2020, n. 34 convertito in legge 17.7.2020, n. 77 - art. 157, comma 1
Richiamata dalla difesa del ricorrente come causa di decadenza del potere accertativo; la Corte ha valutato la tempestività dell'avviso rispetto ai termini previgenti e ha ritenuto irrilevante tale eccezione rispetto alla parte qui decisa.
d.p.r. 22.7.1998, n. 322 - art. 5, commi 3 e 4
Il curatore fallimentare è tenuto a presentare la dichiarazione finale (comma 4) comprensiva dei redditi prodotti nella procedura; il comma 3 (obbligo annuale) non si applica quando non è esercitato l'impresa in regime provvisorio. Se il curatore presenta la dichiarazione finale comprensiva dei redditi, non si può ritenere sussistente un'omessa dichiarazione annuale per quei redditi.
d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - art. 15
Norma processuale tributaria citata dalle parti in ordine alle spese del giudizio; qui la Corte ha comunque compensato le spese per peculiarità del caso.
Massime di principio
- La delega di firma prevista dall'art. 42 d.p.r. 600/1973 rende valida la sottoscrizione dell'atto anche se apposta da un funzionario delegato: la firma del delegato è imputata all'organo delegante; non è necessario che la delega sia motivata o nominativa se è possibile verificare la qualifica del sottoscrittore.
- L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale in genere estende il termine per l'accertamento (art. 43 d.p.r. 600/1973), e tale estensione opera indipendentemente dalla causa dell'omissione o dalla persona cui si possa imputare l'omissione.
- Nel contesto di procedure concorsuali, tuttavia, se il curatore presenta la dichiarazione finale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.p.r. 322/1998 comprendente i redditi prodotti nella procedura, non si configura un'omessa dichiarazione annuale per quei redditi e non si può applicare l'estensione del termine di accertamento basata sull'omissione.
- La responsabilità tributaria formale (obbligo di dichiarare) resta, in linea di principio, attribuita al titolare del reddito anche se i redditi sono confluiti nella massa fallimentare, salvo che la procedura concorsuale e gli adempimenti del curatore producano la dichiarazione dovuta per conto dell'entità interessata.
- La prova documentale della presentazione della dichiarazione da parte del curatore è decisiva per escludere l'omissione: assenza di dichiarazione annuale può giustificare accertamenti più estesi, ma la dichiarazione finale comprensiva rende irrilevante tale estensione per i redditi dichiarati.
- In presenza di fattispecie particolari e in assenza di precedenti specifici, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali.
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