Sentenza del 23/01/2025 n. 4 - Corte Costituzionale
Impiego pubblico - Trattamento economico - Indennità di amministrazione - Personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Riconoscimento dell'indennità di amministrazione nella misura spettante al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2020-2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento integrale, per il triennio 2020-2022, dell'aumento dell'indennità di amministrazione nella misura spettante al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come previsto dal CCNL comparto Funzioni centrali e dal d.P.C.m. attuativo), con pagamento degli arretrati; il legislatore, con l'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145/2023 (come convertito), aveva riconosciuto l'armonizzazione per il triennio ma inserito un inciso che imponeva per l'anno 2022 lo scomputo, dalle somme dovute a titolo di incremento dell'indennità di amministrazione, dell'indennità una tantum già corrisposta ai dipendenti dell'Ispettorato ai sensi dell'art. 32-bis del d.l. n. 50/2022. I ricorrenti censuravano tale scomputo come irragionevole e discriminatorio (violazione art. 3 Cost.) e lesivo della riserva di contrattazione in materia retributiva (art. 39 Cost.).
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso dell'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145/2023 che disponeva lo scomputo, limitatamente alla parte che imponeva di scomputare l'indennità una tantum di cui all'art. 32-bis d.l. n. 50/2022 dalle somme dovute per il 2022. La Corte ha ritenuto fondata la censura in relazione al principio di ragionevolezza e al divieto di disparità ingiustificata (art. 3 Cost.), ritenendo l'indennità una tantum del 2022 di natura premiale e non riassorbibile nell'incremento ordinario dell'indennità di amministrazione. Conseguenza pratica: la disposizione di scomputo non opera, consentendo ai dipendenti dell'Ispettorato di ottenere l'integrale riconoscimento degli incrementi dell'indennità di amministrazione per il 2022 (salvo gli esiti procedurali del giudizio di merito che procederà all'accertamento e alla liquidazione degli arretrati).
Norme richiamate
art. 1-bis, comma 1, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (convertito)
inciso contestato: "e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis..."
La Corte ha ritenuto che, pur perseguendo finalità di armonizzazione, la previsione di scomputo risultava irragionevole e discriminatoria se applicata esclusivamente al personale dell'Ispettorato per il 2022.
art. 32-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito)
prevede l'attribuzione, per il 2022, di "un'indennità una tantum" ai dipendenti dell'Ispettorato per il riconoscimento dell'impegno straordinario
La Corte ha interpretato questa norma come riconoscimento di natura premiale/straordinaria per il 2022, collegata a compiti aggiuntivi e non assimilabile all'indennità di amministrazione continuativa.
art. 1, comma 143, legge 27 dicembre 2019, n. 160
istituzione di un fondo per la graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale dei Ministeri
Norma quadro che autorizza la perequazione/armonizzazione delle indennità di amministrazione tramite riparto delle risorse, di cui il d.P.C.m. e il CCNL sono attuativi; la Corte ha richiamato la finalità perequativa come contesto normativo.
d.P.C.m. 23 dicembre 2021
tabelle 1 e 2 con la ripartizione delle risorse per gli incrementi dell'indennità di amministrazione
Atto attuativo che aveva escluso espressamente il personale dell'Ispettorato dalle tabelle degli incrementi, fattore che ha alimentato il contenzioso poi 'coperto' dal d.l. 145/2023.
CCNL comparto Funzioni centrali (art. 56 e Tabelle allegate)
art. 56 disciplina i criteri per la corresponsione dell'indennità di amministrazione incrementata; Tabella G indica le proporzioni
Fonte contrattuale che disciplina l'indennità di amministrazione come voce continuativa, e che è stata ritenuta applicabile anche al personale dell'Ispettorato.
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (art. 1 e art. 6)
istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e trasferimento del personale ispettivo
Normativa istitutiva che giustifica l'applicazione al personale dell'Ispettorato della contrattazione del comparto Ministeri e quindi delle regole perequative del CCNL.
art. 3 Cost. e art. 39 Cost. (parametri invocati)
La Corte ha fondato la declaratoria sull'art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza e divieto di discriminazioni ingiustificate). I profili relativi all'art. 39 (riserva della contrattazione in materia retributiva) sono stati prospettati ma non sono stati il centro della declaratoria di incostituzionalità.
Massime di principio
- Un'indennità una tantum attribuita per finalità premiali e legata a impegni straordinari non è normalmente riassorbibile ex post in aumenti retributivi ordinari senza specifica e giustificata motivazione: la natura e la finalità dell'emolumento devono essere rispettate.
- Norme che operano compensazioni o scomputi tra voci retributive diverse devono essere ragionevoli e non discriminare categorie analoghe di lavoratori; l'applicazione selettiva di un meccanismo di compensazione può configurare violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
- La finalità dichiarata di armonizzazione dei trattamenti non legittima automaticamente ogni forma di riassorbimento contabile: occorre verificare se la misura colpisce emolumenti di natura disomogenea e se l'intervento sia proporzionato e non arbitrario.
- Interventi legislativi che incidono su rapporti retributivi già regolati da contrattazione collettiva richiedono particolare cautela e motivazione, poiché possono incidere su aspettative legittime e su equilibri contrattuali; la contrattazione rimane fonte primaria per la disciplina di molti istituti retributivi.
- In situazioni analoghe (personale che riceve un'indennità premiale e successivamente viene prevista una perequazione/armonizzazione), è opportuno valutare: a) natura delle voci (continuativa vs. straordinaria); b) se l'armonizzazione riguarda tutti i soggetti analoghi; c) l'eventuale impatto retroattivo e la sua proporzione rispetto all'obiettivo di bilancio.
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