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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36481/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 febbraio 2026 della Corte d’appello di Messina, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena ritenuta di giustizia. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta. La contestazione riguardava 92 dosi di hashish e il rinvenimento contestuale di un bilancino di precisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché aspecifici, meramente reiterativi delle doglianze già formulate e diretti a contrapporsi alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ricordato che la destinazione a fini diversi dall’autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie e che la prova della finalità di spaccio grava sull’accusa; ha tuttavia ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d’appello, fondata sul quantitativo suddiviso in 92 dosi e sul bilancino rinvenuto insieme alla sostanza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio

    La destinazione della sostanza a fini diversi dall’autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice; spetta quindi all’accusa dimostrare la finalità di spaccio, senza che l’imputato debba provare l’autoconsumo.

Massime di principio

  • Nella valutazione della destinazione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, la finalità diversa dall’autoconsumo costituisce elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e la relativa prova grava sull’accusa.
  • Quando la condotta non indica di per sé l’immediatezza del consumo, il giudice di merito valuta la destinazione della sostanza considerando complessivamente le circostanze oggettive e soggettive del fatto; la valutazione è censurabile in cassazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre doglianze già formulate e a contrapporsi alle argomentazioni della decisione impugnata senza confrontarsi specificamente con esse.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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