Cassazione Civile, Ordinanza n. 26900/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, effettuata mediante presentazione della domanda e pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e ha dichiarato estinto il processo, compensando integralmente le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto illegittimi avvisi di accertamento e cartella di pagamento emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e dei soci/legali rappresentanti, per il recupero di Irpef su utili extracontabili e Iva per l'anno 2005, con riferimento a cessioni immobiliari qualificate dall'Ufficio come abusive. I contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno chiesto l'estinzione del processo per avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, depositando la domanda e la prova del pagamento dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.l. n. 119 del 2018
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, rilevante ai fini dell'estinzione del giudizio
art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il termine stabilito determinano l'estinzione del giudizio
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia tempestivamente richiesta e accompagnata dal pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto dalla legge, determina l'estinzione del giudizio pendente, anche in cassazione.
- Quando entrambe le parti chiedono l'estinzione per intervenuta definizione agevolata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere o estinto il processo e può disporre la compensazione delle spese.
- In presenza di una valida definizione agevolata della controversia, l'esame dei motivi di ricorso resta assorbito e il processo non prosegue nel merito.
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