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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51267/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni, ritenendo che il giudice della prevenzione non abbia adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità. Si censura la mancata dimostrazione di 'abitudinarietà' di condotte delittuose; si contesta l'uso di provvedimenti penali non definitivi senza motivata condivisione e si sostiene che gli eventi più recenti (due furti del 2020) siano avvenuti dopo un intervallo di circa dieci anni dall'ultima condanna definitiva (2010), per cui non sarebbe configurabile l'abitualità del reato né la produzione di redditi illeciti destinati al sostentamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha valutato che la motivazione del giudice di merito, pur sintetica, è esaustiva: sono stati valorizzati numerosi precedenti penali specifici, l'applicazione di una precedente misura di prevenzione nel 2010, la sussistenza di gravi indizi per due furti del 2020 e l'assenza di redditi leciti, elementi ritenuti idonei a dimostrare l'abitualità e la riconducibilità delle fonti di sostentamento a reati lucrogenetici. La Corte ha qualificato la censura della difesa come generica e non confrontata con le argomentazioni rese. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende per il grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 159/2011, art. 1 comma 1 lettera B

    art. 1, comma 1, lett. B, d.lgs. 159/2011

    La norma disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; il giudice deve accertare l'abitualità di condotte delittuose e la loro rilevanza rispetto alla pericolosità sociale. Nel caso, è stato ritenuto che elementi fattuali e precedenti specifici comprovino tali presupposti.

  • legge n. 1423/1956, art. 4 comma 11

    art. 4, comma 11, legge 1423/1956

    Richiamata quale parametro sulla sindacabilità della motivazione dei provvedimenti di prevenzione: la revisione è limitata all'accertamento della 'mancanza' di motivazione e non all'esame esteso di vizi di logica o contraddittorietà.

  • decreto legislativo n. 159/2011, art. 10 comma 3

    art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Ulteriore richiamo alla limitazione della sindacabilità della motivazione nei provvedimenti di prevenzione, confermando che il controllo della Corte si concentra sull'assenza dei requisiti minimi di motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887

    Sez. I, 26 febbraio 2009, Rv. 242887

    Interpretazione giurisprudenziale che distingue la sindacabilità della motivazione in materia di misure di prevenzione, affermando che è rimessa al controllo la sola 'mancanza' di motivazione intesa come assenza di un percorso logico minimo comprensibile.

Massime di principio

  • Nei procedimenti sulle misure di prevenzione la sindacabilità della motivazione è più limitata rispetto ai giudizi penali ordinari: il giudice di legittimità può censurare l'assenza di motivazione minima (testo del tutto privo dei requisiti minimi) ma non sostituirsi al merito valutando ogni presunta illogicità o incongruenza.
  • Per dimostrare l'abitualità del reato non è necessario che i fatti siano vicini temporalmente se esistono precedenti specifici, reiterazioni anteriori e successive a precedenti misure e indizi gravi; l'insieme probatorio può rendere credibile la tesi che il soggetto tragga sostentamento da redditi illeciti.
  • L'utilizzo di provvedimenti penali non definitivi è ammesso nel giudizio di prevenzione, ma richiede una motivata condivisione del loro contenuto da parte del giudice della prevenzione quando si fondano su misure cautelari o atti non definitivi.
  • Le censure di motivazione in appello o ricorso devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; argomentazioni generiche o non calibrate sugli effettivi passaggi logici della sentenza rischiano l'inammissibilità.
  • La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o colpevoli può comportare condanne al pagamento di somme alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali; conviene quindi valutare attentamente la concretezza delle censure prima dell'impugnazione.

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