Cassazione Penale, Sentenza n. 40003/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso deducendo: omessa o apparente motivazione circa il rischio di inquinamento probatorio (art. 274 c.p.p.) e sull'attualità delle esigenze cautelari nonostante il decorso di circa 18 mesi dai fatti (novembre 2022 - marzo 2024); mancata motivazione circa il rischio di reiterazione del reato e ingiustificata valutazione dei precedenti penali; mancata o insufficiente valutazione della mancata intraneità al contesto mafioso e della portata intimidatoria delle condotte (e delle intercettazioni) nonché travisamento od omissione di risultanze istruttorie utili a ridimensionare la gravità degli indizi.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero generiche, non consentite o miranti a una rivalutazione del merito probatorio; ha osservato che il Tribunale del riesame poteva confermare la misura sulla base di una sola esigenza cautelare (qui: il pericolo di reiterazione) anche se il Gip aveva valorizzato il pericolo di inquinamento probatorio; ha ritenuto che 18 mesi non costituiscano, di per sé, un lasso temporale tale da imporre un onere motivazionale aggiuntivo. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione dei precedenti penali e ha considerato idonei, ai fini della qualificazione aggravata, elementi fra cui riferimenti a "fratelli" e "è terra nostra". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposto l'invio degli adempimenti alla cancelleria (art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.). Sentenza 12 settembre 2024.
Norme richiamate
Regola le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, fuga, reiterazione). Nel caso il Gip aveva richiamato il pericolo di inquinamento probatorio ma il riesame ha potuto confermare la misura anche su altro presupposto (pericolo di reiterazione).
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (anche nei reati di cui al comma 3). Tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti; il tempo trascorso è rilevante solo se costituisce un arco temporale significativo privo di condotte successive sintomatiche di pericolosità.
Riforma richiamata in dottrina e giurisprudenza quale elemento che ha inciso sull'interpretazione della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e sull'onere motivazionale del giudice in presenza di rilevante lasso temporale.
art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di cassazione.
Massime di principio
- In sede di riesame o di cassazione la conferma di una misura cautelare può fondarsi anche su una sola esigenza cautelare adeguatamente motivata; non è necessario che il giudice di grado superiore ripercorra tutte le ragioni addotte dal Gip se ne esiste almeno una idonea e motivata.
- La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei reati con aggravanti come il metodo mafioso può essere superata solo con elementi probatori concreti; il solo decorso del tempo (es. 18 mesi) non è automaticamente decisivo salvo che non si tratti di un arco temporale particolarmente significativo privo di condotte successive.
- I motivi di impugnazione che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova sono inammissibili in sede di legittimità: è necessario censurare errori di diritto, manifeste illogicità della motivazione o travisamenti specifici delle risultanze processuali.
- Precedenti penali, anche se datati, possono continuare a costituire elemento valutabile ai fini della pericolosità sociale se non emergono elementi idonei a dimostrare un effettivo superamento della pericolosità.
- Per contestare efficacemente l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso occorre mostrare carenze specifiche nella motivazione o elementi che contraddicono l'inferenza di appartenenza o collegamento con sodalizi; al contrario, espressioni che evocano controllo territoriale o legami ('fratelli', 'è terra nostra') possono legittimare la qualificazione aggravata se adeguatamente contestualizzate.
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