Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1314/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 30/09/2024 con cui il GIP, in sede esecutiva, aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, di rimessione in termini del decreto penale di condanna emesso il 04/12/2018. Il ricorrente deduceva la violazione di norme processuali (artt. 170, 171, 671, comma 1, cod. proc. pen.) e dell'art. 7 legge 20/11/1982 n. 890, sostenendo che la notifica del decreto era viziata: l'atto era stato consegnato il 06/02/2023 nelle mani del figlio (Tommaso Terrusi) con cui, secondo la difesa, erano interrotti i rapporti, e successivamente era stata spedita una raccomandata all'indirizzo del ricorrente senza prova dell'avvenuta ricezione. Perciò mancava la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto rilevante ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che non risultava acquisita la prova dell'effettiva conoscenza, ai sensi dell'art. 7 legge n. 890/1982, del decreto penale notificato al ricorrente: la consegna al figlio e la sola spedizione della raccomandata non assicurano, di per sé, la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. La Corte ha richiamato il principio espresso nella sentenza Sez.4 n. 4359/2024 (Santilli) secondo cui, in caso di consegna a terzi o mancata consegna al destinatario, la semplice spedizione dell'avviso non prova il perfezionamento della procedura notificatoria, essendo necessaria la dimostrazione dell'effettiva ricezione dell'avviso. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio conforme ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio normativo nell'ambito delle contestazioni sulla regolarità delle notifiche e delle modalità di comunicazione degli atti processuali.

  • art. 171 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione ai profili procedurali concernenti le notifiche e gli effetti della loro eventuale inefficacia.

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro procedurale collegato alla fase esecutiva e ai rimedi avverso provvedimenti relativi all'esecuzione di provvedimenti penali.

  • legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7

    Fondamentale per la decisione: la norma impone che la notificazione tramite avviso postale produca l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, non essendo sufficiente la sola spedizione della raccomandata senza prova dell'avvenuta ricezione.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Riferito per sottolineare la rilevanza del termine ristretto di opposizione al decreto penale e la necessità che la notifica garantisca la possibilità concreta di esercitare i rimedi difensivi.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 4359 del 09/01/2024 (Santilli), Rv. 285752-01

    Nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa.

    La Corte ha applicato questo principio per affermare che la sola consegna a terzi o l'invio di un avviso postale non sostituiscono la prova della ricezione da parte del destinatario; è richiesta la dimostrazione dell'effettiva ricezione per ritenere valida la notifica.

Massime di principio

  • La notifica di un provvedimento giudiziario è valida solo se esiste prova dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario; la sola consegna a un terzo o la spedizione di un avviso non bastano.
  • Quando la notifica avviene nelle mani di un familiare o di terzi, l'organo notificante deve acquisire elementi che dimostrino che il contenuto sia effettivamente pervenuto al destinatario (es. ricevuta firmata, riscontro di ritiro).
  • Per i decreti penali di condanna, emessi inaudita altera parte e soggetti a termini ristretti di opposizione, il requisito della conoscibilità effettiva è particolarmente stringente: la procedura deve garantire la possibilità concreta di esercitare i diritti di difesa.
  • La sola spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito è inefficace se non è dimostrabile l'avvenuta ricezione dell'avviso da parte dell'interessato; l'accertamento della ricezione è indispensabile per la validità dell'atto processuale.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e documentare ogni elemento probatorio della ricezione (ricevuta di ritorno, firme, annotazioni dell'ufficio postale, dichiarazioni testimonali, verifiche di recapito) poiché l'assenza di tali prove può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.