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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29105/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'esenzione IVA per le prestazioni di assistenza sociale per gli anni d'imposta 2006 e 2007. L'Ufficio riteneva imponibili le fatture emesse da Sodalitas perché la società non rientrava tra gli organismi di diritto pubblico o tra gli enti esentati dall'art. 10, comma 1, n. 27-ter del DPR 633/1972; la contribuente sosteneva invece di godere dell'esenzione per essere stata costituita e integralmente partecipata da enti territoriali, per lo scopo di gestire servizi di interesse generale e per la prevalente finalità assistenziale esercitata

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Pur escludendo che la Sodalitas rientri nella nozione di "organismo di diritto pubblico" definita per i fini degli appalti pubblici (art. 3, comma 26, d.lgs. n.163/2006), la Corte ha ritenuto che la società possa comunque beneficiare dell'esenzione IVA se, in concreto, risulta essere un ente con finalità di assistenza sociale riconoscibile alla stregua dei parametri comunitari e nazionali. La sentenza di merito è stata confermata, con compensazione delle spese

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 27-ter

    Norma nazionale che prevede l'esenzione IVA per le prestazioni connesse all'assistenza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale; va interpretata restrittivamente e alla luce della normativa comunitaria

  • Direttiva UE 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 4, comma 5 e art. 13 parte A, lett. g)

    Parametri comunitari usati per delimitare l'ambito soggettivo dell'esenzione: esclusione dall'IVA per Stati, regioni, enti locali e altri organismi di diritto pubblico per le attività svolte in quanto pubbliche autorità; esenzione per prestazioni strettamente connesse all'assistenza sociale se fornite da organismi di diritto pubblico o organismi riconosciuti come aventi carattere sociale

  • D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26

    Definizione di organismo di diritto pubblico ai fini degli appalti pubblici; la Corte ha chiarito che tale definizione non coincide con quella rilevante ai fini IVA e non può essere mutuata per estendere l'esenzione

  • L. n. 328 del 2000, art. 10

    Riferimento normativo sul riordino delle IPAB e sul regime delle finalità assistenziali; utile per l'accertamento concreto della qualità di ente di assistenza

Massime di principio

  • Non confondere la nozione di organismo di diritto pubblico utilizzata per gli appalti con quella rilevante per l'esenzione IVA: le definizioni non sono sovrapponibili e la disciplina IVA richiede un'interpretazione restrittiva delle deroghe all'imponibilità
  • Per l'esenzione IVA è determinante che l'attività sia svolta in veste di pubblica autorità; l'assenza di prerogative pubbliche e l'esercizio sotto regime privatistico orientano verso l'assoggettamento a IVA
  • La qualifica di ente con finalità di assistenza sociale può essere riconosciuta anche a soggetti di natura privata o societaria e non richiede necessariamente un formale riconoscimento amministrativo: l'accertamento è concreto e fattuale
  • La natura societaria a scopo di lucro non esclude automaticamente l'operatività dell'esenzione, ma occorre valutare la prevalenza della finalità assistenziale, le modalità di erogazione del servizio, le tariffe applicate e l'eventuale sostegno finanziario o controllo da parte di enti pubblici
  • Nel caso di società "in house" integralmente partecipate da enti pubblici, va verificato se esistono prerogative di pubblica autorità e un regime giuridico pubblicistico; in assenza di ciò, la società è considerata terza ai fini IVA salvo che non sia riconosciuta come organismo avente carattere sociale

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