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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta per distrazione (entrambi) e per bancarotta fraudolenta documentale (solo SORRENTINO). Le censure hanno denunciato vizio di motivazione e violazione di legge: in ordine alla bancarotta documentale si è contestato che la corte non abbia chiarito quale delle fattispecie previste dall'art. 216 l.f. avesse ritenuto sussistente (distruzione/sottrazione dolosa con dolo specifico ovvero semplice omessa tenuta della contabilità con dolo generico), non abbia considerato l'incendio del 27/01/2008 che aveva distrutto documenti e la documentazione parzialmente depositata in cancelleria, e non abbia valutato la possibile riqualificazione ex art. 217 l.f. con conseguente prescrizione; in ordine alla bancarotta patrimoniale/distrazione si è censurata l'assenza di motivazione su quali atti di dismissione e trasferimento fossero imputabili a SORRENTINO e/o a CASAFREDDA e la genericità della prova dell'elemento soggettivo (la Corte di appello avrebbe fatto ricorso ad argomentazioni apodittiche, anche valorizzando il rapporto coniugale tra gli imputati senza specifici elementi probatori di concertazione). Sono state altresì sollevate questioni sulla qualificazione della circostanza aggravante e sulla quantificazione della pena, poi ritenute assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione alla affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati per i reati contestati, per insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte territoriale. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. Le censure relative a circostanze attenuanti/aggravanti e alla determinazione della pena sono state invece dichiarate assorbite e non decisive ai fini della statuizione di annullamento. In precedenza, Tribunale di Nocera Inferiore e Corte d'appello di Salerno avevano condannato ciascuno degli imputati a 2 anni di reclusione oltre spese e pene accessorie fallimentari; la Cassazione ha cassato la decisione di secondo grado e ordinato un nuovo esame.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    Norma che punisce la bancarotta documentale; distingue ipotesi diverse (distruzione o sottrazione di scritture con dolo specifico e tenuta fraudolenta della contabilità con dolo generico). La Cassazione richiede che il giudice indichi chiaramente quale profilo sia ritenuto integrato e motivi sull'elemento soggettivo corrispondente

  • legge fallimentare, art. 217

    Prevede la bancarotta documentale semplice per omissione della tenuta delle scritture; la sua applicazione può comportare diverse conseguenze processuali (anche prescrizione) se riclassificazione del fatto è fondata

  • legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1

    Aggravante relativa alla commissione di più fatti di bancarotta; era stata contestata la sua corretta applicazione e incide sulla determinazione della pena

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale citata in relazione alla possibilità di presentare requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale; nel caso il PG ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma richiamata per delimitare l'oggetto del motivo di ricorso in cassazione e i limiti di esposizione dei motivi impugnatori

Massime di principio

  • Il giudice deve distinguere con chiarezza quale fattispecie di bancarotta documentale intenda ritenere integrata (distruzione/sottrazione dolosa vs omessa tenuta) e motivare sull'elemento soggettivo specifico richiesto da ciascuna ipotesi;
  • La mera circostanza di un trasferimento di beni verso una società riconducibile al coniuge non è sufficiente di per sé a provare la concertazione criminale: è necessaria una motivazione puntuale che colleghi atti concreti e volontà dolosa dei singoli imputati;
  • Se la distruzione della documentazione è riconducibile a eventi esterni (es. incendio denunciato) il giudice deve valutare se esistano elementi che consentano di attribuire la responsabilità per la distruzione; in mancanza di tali elementi non può presumere il dolo specifico;
  • La ricostruzione parziale della contabilità o il deposito parziale di documenti in cancelleria deve essere esplicitamente considerata dal giudice nel determinare se l'evento abbia impedito la ricostruzione del patrimonio e se sussista la fattispecie più grave;
  • In appello e in cassazione il difensore può ottenere l'annullamento ove la motivazione sia apodittica o contraddittoria: la necessità di motivazione specifica è più stringente quando è in gioco la qualificazione della fattispecie penale e l'elemento soggettivo;
  • La possibile riqualificazione dei fatti in fattispecie meno gravi (es. bancarotta documentale semplice) deve essere esaminata e motivata dal giudice, anche per gli effetti sulla prescrizione e sulla tenuità del danno.

Testo integrale

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