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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24213/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto pluriaggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che si trattava di un furto pluriaggravato con pena minima superiore al limite previsto per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e che, inoltre, difettava il requisito della non abitualità della condotta per i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato richiamati nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato ha una pena minima superiore al limite di legge e, comunque, quando manca la non abitualità della condotta; il giudizio di comparazione delle circostanze non rileva ai fini del superamento di quel limite.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se il reato contestato presenta un trattamento sanzionatorio minimo superiore alla soglia legale prevista dall'art. 131-bis c.p.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. occorre verificare autonomamente la non abitualità della condotta: la presenza di numerosi e specifici precedenti penali costituisce elemento ostativo al riconoscimento del beneficio.
  • La deduzione del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata quando si confronta con un reato aggravato che, per struttura e gravità, resta fuori dal perimetro applicativo della causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurto
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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