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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21311/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto il riesame dell'ordinanza di sequestro probatorio. Si articolava su tre censure principali: (1) indeterminatezza del decreto di sequestro (mancata descrizione dettagliata delle condotte ascritte); (2) carattere esplorativo del sequestro con accesso generalizzato alle comunicazioni contenute nei dispositivi elettronici senza previo accertamento in contraddittorio della loro riferibilità al reato; (3) violazione del diritto dell'Unione e mancata diretta applicazione della direttiva 2016/680 (richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, che richiede controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente per accesso a dati contenuti nei telefoni), con la conseguente nullità dell'acquisizione senza autorizzazione giudiziaria

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto: (1) infondato o generico il primo motivo: la motivazione del PM deve descrivere la condotta, il reato e la relazione dei beni con l'ipotesi criminosa, ma ciò può avvenire anche per relationem richiamando precedenti decreti di ispezione, perquisizione e sequestro; (2) manifestamente infondato il secondo motivo: il sequestro non era puramente esplorativo ma circoscritto ai risultati pertinenti e le ispezioni/sequestri possono presentare inevitabile grado di approssimazione; (3) il terzo motivo, relativo alla diretta applicazione della direttiva 2016/680 e al ruolo del Pubblico ministero, non è accolto: la direttiva non è idonea a produrre effetto diretto essendo priva di disciplina di dettaglio e il suo contenuto è stato comunque trasposto nel d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51; inoltre nel concreto non è stata dimostrata l'esistenza di un "caso di urgenza" non giustificato né un pregiudizio concreto per la difesa: il PM non ha estratto dati personali e l'accesso ai dati è stato sottoposto a successivo controllo giurisdizionale e a forme di contraddittorio (richiesta di incidente probatorio), offrendo garanzie addirittura più ampie di quelle richieste dalla Corte di giustizia. Per queste ragioni il vizio dedotto non ha comportato inutilizzabilità o nullità del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Riferimento alle fattispecie contestate (turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) come oggetto dell'indagine e del sequestro probatorio

  • Direttiva UE 2016/680

    Secondo la Corte di giustizia, va interpretata nel senso che l'accesso a dati personali che comportano rischio di grave ingerenza richiede controllo preventivo di un giudice o organo amministrativo indipendente, salvo urgenza debitamente comprovata; tuttavia in Corte di cassazione è ritenuto che la direttiva non produca effetto diretto perché non sufficientemente precisa e incondizionata

  • Direttiva 2002/58/CE

    Giurisprudenza CJEU (C-746/18) ha stabilito che l'accesso ai dati di traffico e localizzazione deve essere autorizzato da giudice o autorità amministrativa indipendente e che il Pubblico ministero non gode dello status di terzo idoneo a quel controllo; la Corte italiana prende atto del principio ma ne valuta la rilevanza concreta rispetto al quadro normativo nazionale e alle garanzie effettive

  • D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51

    Atto di recepimento della direttiva 2016/680 nel diritto interno: la Corte osserva che il contenuto della direttiva è stato trasfuso nella normativa nazionale, riducendo la necessità di 'disapplicazione' diretta

  • Codice di procedura penale

    art. 191; artt. 309 comma 9 e 324 comma 7; art. 360; art. 325

    Art. 191 disciplina l'inutilizzabilità della prova per specifici divieti; artt. 309(9) e 324(7) consentono al giudice del riesame di annullare o riformare il provvedimento impugnato; art. 360 è richiamato in riferimento alle forme del contraddittorio; art. 325 delimita l'ambito del ricorso per cassazione in materia di sequestri (violazione di legge)

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Richiamata dalle sentenze CJEU come parametro per bilanciare esigenze investigative e diritti fondamentali (vita privata e protezione dei dati); la Corte italiana ne riconosce la rilevanza ma ne valuta l'incidenza concreta sulle garanzie processuali nazionali

  • Sentenze della Corte di giustizia (C-548/21, Grande Camera; C-746/18, Grande Sezione; C-670/22 "Encrochat")

    C-548/21 §§102-110; C-746/18 §§51-57; C-670/22

    La Corte di cassazione prende atto dei principi su controllo preventivo e indipendenza ma ritiene non sussistere obbligo di diretta disapplicazione: la giurisprudenza dell'UE non impone automaticamente regole di esclusione della prova nel diritto interno, e le garanzie effettive (controllo giudiziale successivo, contraddittorio, richiesta di incidente probatorio) possono renderne in concreto applicazione compatibile

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere indicazioni sulla condotta ipotizzata, la fattispecie incriminatrice e la relazione dei beni con l'ipotesi criminosa, ma tali informazioni possono essere riferite per relationem richiamando atti precedenti.
  • Un sequestro su dispositivi elettronici non è automaticamente 'esplorativo' se è circoscritto ai risultati pertinenti ai reati e conseguente a ispezioni o perquisizioni: un certo grado di approssimazione nella ricerca della prova è ammesso.
  • La giurisprudenza della Corte di giustizia richiede - di regola - un controllo preventivo da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente per accessi a dati personali con rischio di grave ingerenza; tuttavia, l'esistenza di procedure nazionali che prevedono successivo controllo giurisdizionale tempestivo e contraddittorio può, in concreto, offrire garanzie compatibili.
  • Le direttive UE non producono effetto diretto automatico salvo che la norma sia chiara, precisa e incondizionata; quando la direttiva è stata recepita nel diritto nazionale (es. d.lgs. 51/2018) il sindacato va esercitato sull'interpretazione della normativa interna e, se necessario, rimessa alla Corte costituzionale per eventuale valutazione di compatibilità.
  • L'eventuale esclusione della prova in procedura penale per violazioni del diritto dell'Unione non deriva automaticamente dalla direttiva: l'ammissibilità e la valutazione della prova restano in via principale regolate dal diritto nazionale salvo che sia dimostrato un pregiudizio concreto alle garanzie difensive dell'indagato.
  • In sede di cassazione i controlli sono limitati a violazioni di legge; doglianze di valutazione del materiale probatorio o vizi della motivazione sul merito del sequestro sono, di regola, inammissibili se non connesse a specifiche questioni di diritto.

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