Cassazione Penale, Ordinanza n. 10203/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori dati sul reato oggetto della condanna, oltre alla conferma della decisione di merito da parte della Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Con un unico motivo, tramite il difensore, ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la conferma della condanna sarebbe stata priva di qualsiasi ragionamento logico-deduttivo. La Corte ha però rilevato che il ricorso si limitava a richiamare in modo generico principi giurisprudenziali, senza indicare in modo specifico quali fossero le effettive carenze della motivazione, ritenuta invece congrua e specifica.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente attraverso la denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che tali censure devono essere specifiche e non possono risolversi in deduzioni generiche o meramente assertive.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente evocando vizi di legittimità, si limita a riproporre affermazioni di principio senza individuare specificamente le criticità della motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con l'apparato argomentativo della decisione di merito e non può consistere in una contestazione generica della correttezza logica della sentenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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