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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26735/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna dell'imputato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato e per violazione della disciplina sulle carte di pagamento o strumenti equiparati. Con il primo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza della recidiva, deducendone l'ingiustizia; con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena, ritenendo indebita la sua quantificazione. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi non sono deducibili in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondati, poiché il giudice di merito ha correttamente valutato la recidiva in concreto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e ha adeguatamente motivato sulla determinazione della pena, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    richiamato come aggravante del reato patrimoniale contestato e confermato.

  • art. 493-ter c.p.

    richiamato come ulteriore reato contestato e confermato in appello.

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come criterio per la valutazione concreta della recidiva e, più in generale, per la commisurazione della pena.

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del giudizio di merito sulla recidiva o sulla quantificazione della pena, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica.
  • La recidiva non può essere apprezzata in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o della distanza temporale tra i reati: occorre un accertamento concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa condotta indichi una persistente inclinazione al delitto.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare in modo sufficiente richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • Quando i motivi di ricorso si limitano a contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneFurtoFalsità in scrittura privata
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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