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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13344/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento, proposta da una cessionaria dei crediti originariamente vantati da una banca in forza di un contratto di finanziamento assistito da fideiussione. Il giudice delegato aveva respinto la domanda: per una parte del credito per effetto di una compensazione con un controcredito del fallimento, per il residuo perché il credito era stato documentato con decreto ingiuntivo non opposto, ma non ancora munito, prima della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. L'opponente ha sostenuto in Cassazione che il decreto ingiuntivo non opposto era ormai definitivo e opponibile alla procedura anche senza il provvedimento di esecutorietà, che la mancata opposizione costituiva prova presuntiva della fondatezza del credito e che il consolidamento del decreto aveva ingenerato un legittimo affidamento nella creditrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati inammissibili, confermando l'impostazione del tribunale. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile al fallimento solo se, prima della dichiarazione di fallimento, sia intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; in mancanza, il decreto non è idoneo a fondare l'ammissione al passivo contro la massa dei creditori. Ha escluso rilievo sia alla mancata opposizione al monitorio sia al preteso legittimo affidamento della creditrice, trattandosi di credito inopponibile alla procedura concorsuale. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese, a una somma equitativa in favore del controricorrente, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    richiamato come norma del procedimento monitorio la cui violazione era dedotta, ma la Corte ha respinto la censura perché l'opponibilità alla massa dipende dalla successiva dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • art. 647 c.p.c.

    la dichiarazione di esecutorietà, dopo il controllo sulla notificazione e sull'assenza di opposizione, è atto giurisdizionale necessario perché il decreto ingiuntivo non opposto acquisti efficacia di giudicato formale e sostanziale ed è opponibile al fallimento

  • art. 2729 c.c.

    invocato per sostenere una presunzione di esistenza e validità del credito derivante dalla mancata opposizione del decreto, ma la Corte ha escluso che ciò possa superare il difetto di opponibilità alla massa

  • art. 52 l.fall.

    dopo l'apertura del concorso ogni credito deve essere accertato nel procedimento di verifica del passivo, secondo le regole concorsuali

  • art. 45 l.fall.

    richiamato nel percorso argomentativo in tema di cristallizzazione degli effetti del fallimento e inopponibilità degli atti privi dei requisiti richiesti prima della declaratoria

  • art. 96 l.fall.

    evocato per escludere l'equiparabilità del decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà alla sentenza non irrevocabile ai fini dell'accertamento nel passivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta anticipata comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma

  • art. 96 c.p.c.

    base della condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma alla cassa delle ammende

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comporta l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile alla massa dei creditori del fallimento solo se, prima della dichiarazione di fallimento, il giudice della fase monitoria abbia emesso il provvedimento di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
  • La mera mancata opposizione al decreto ingiuntivo, in assenza della dichiarazione di esecutorietà, non basta a rendere il titolo spendibile nel concorso fallimentare né a fondare l'ammissione del credito al passivo.
  • Nel procedimento di verifica del passivo il giudice delegato o il tribunale non possono surrogarsi al giudice del monitorio nel compimento dell'attività giurisdizionale prevista dall'art. 647 c.p.c.; il titolo monitorio privo di quel provvedimento resta inopponibile alla massa.
  • L'affidamento del creditore sulla definitività del decreto ingiuntivo o la sua mancata contestazione non possono superare il limite dell'inopponibilità concorsuale, quando manchi la dichiarazione di esecutorietà richiesta prima dell'apertura della procedura.
  • Dopo l'apertura del fallimento, ogni credito deve essere fatto valere e verificato secondo le regole del concorso, e il precedente monitorio privo dei requisiti di opponibilità non consente un accertamento privilegiato del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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