Cassazione Civile, Ordinanza n. 13344/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento, proposta da una cessionaria dei crediti originariamente vantati da una banca in forza di un contratto di finanziamento assistito da fideiussione. Il giudice delegato aveva respinto la domanda: per una parte del credito per effetto di una compensazione con un controcredito del fallimento, per il residuo perché il credito era stato documentato con decreto ingiuntivo non opposto, ma non ancora munito, prima della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. L'opponente ha sostenuto in Cassazione che il decreto ingiuntivo non opposto era ormai definitivo e opponibile alla procedura anche senza il provvedimento di esecutorietà, che la mancata opposizione costituiva prova presuntiva della fondatezza del credito e che il consolidamento del decreto aveva ingenerato un legittimo affidamento nella creditrice.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati inammissibili, confermando l'impostazione del tribunale. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile al fallimento solo se, prima della dichiarazione di fallimento, sia intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; in mancanza, il decreto non è idoneo a fondare l'ammissione al passivo contro la massa dei creditori. Ha escluso rilievo sia alla mancata opposizione al monitorio sia al preteso legittimo affidamento della creditrice, trattandosi di credito inopponibile alla procedura concorsuale. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese, a una somma equitativa in favore del controricorrente, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma del procedimento monitorio la cui violazione era dedotta, ma la Corte ha respinto la censura perché l'opponibilità alla massa dipende dalla successiva dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
la dichiarazione di esecutorietà, dopo il controllo sulla notificazione e sull'assenza di opposizione, è atto giurisdizionale necessario perché il decreto ingiuntivo non opposto acquisti efficacia di giudicato formale e sostanziale ed è opponibile al fallimento
invocato per sostenere una presunzione di esistenza e validità del credito derivante dalla mancata opposizione del decreto, ma la Corte ha escluso che ciò possa superare il difetto di opponibilità alla massa
dopo l'apertura del concorso ogni credito deve essere accertato nel procedimento di verifica del passivo, secondo le regole concorsuali
richiamato nel percorso argomentativo in tema di cristallizzazione degli effetti del fallimento e inopponibilità degli atti privi dei requisiti richiesti prima della declaratoria
evocato per escludere l'equiparabilità del decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà alla sentenza non irrevocabile ai fini dell'accertamento nel passivo
la definizione conforme alla proposta anticipata comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
base della condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma alla cassa delle ammende
comporta l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile alla massa dei creditori del fallimento solo se, prima della dichiarazione di fallimento, il giudice della fase monitoria abbia emesso il provvedimento di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
- La mera mancata opposizione al decreto ingiuntivo, in assenza della dichiarazione di esecutorietà, non basta a rendere il titolo spendibile nel concorso fallimentare né a fondare l'ammissione del credito al passivo.
- Nel procedimento di verifica del passivo il giudice delegato o il tribunale non possono surrogarsi al giudice del monitorio nel compimento dell'attività giurisdizionale prevista dall'art. 647 c.p.c.; il titolo monitorio privo di quel provvedimento resta inopponibile alla massa.
- L'affidamento del creditore sulla definitività del decreto ingiuntivo o la sua mancata contestazione non possono superare il limite dell'inopponibilità concorsuale, quando manchi la dichiarazione di esecutorietà richiesta prima dell'apertura della procedura.
- Dopo l'apertura del fallimento, ogni credito deve essere fatto valere e verificato secondo le regole del concorso, e il precedente monitorio privo dei requisiti di opponibilità non consente un accertamento privilegiato del credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13251/2026 del 08/05/2026
- ordinanza_civile · 8 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13260/2026 del 08/05/2026
- ordinanza_civile · 8 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13262/2026 del 08/05/2026
- ordinanza_civile · 8 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13266/2026 del 08/05/2026
- ordinanza_civile · 8 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13269/2026 del 08/05/2026
- ordinanza_civile · 8 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13273/2026 del 08/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →