Cassazione Penale, Sentenza n. 39407/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce lamentando un conflitto tra dispositivo e motivazione: nel procedimento definito in rito cartolare il dispositivo comunicato alle parti prevedeva la riduzione della pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la motivazione successivamente depositata confermava integralmente la sentenza di primo grado con espresso diniego delle generiche. Il ricorrente sostiene che tale insanabile contrasto doveva essere sanato guardando al contenuto del dispositivo favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: poiché il dispositivo comunicato alle parti già realizzava la riduzione di pena richiesta dal ricorrente (riconoscimento delle generiche), l'interesse del ricorrente a impugnare la conflittualità tra motivazione e dispositivo è venuto meno. La Corte rileva la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e osserva che la distonia può essere dedotta soltanto dalla parte pubblica; pertanto il ricorso non poteva essere accolto. La Corte ha comunque disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce perché provveda a correggere il dispositivo che figura nella sentenza di appello in calce alla motivazione. Per tali ragioni la Corte ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda ex art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ammenda prevista da tale norma in relazione all'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13399 del 05/02/2020, Rv. 278936
Sez. 1, Sentenza n. 13399 del 05/02/2020, Rv. 278936
Richiamata in motivazione quale principio secondo cui, nelle ipotesi di contraddizione tra dispositivo comunicato e motivazione in procedimento cartolare, prevale il dispositivo; se il dispositivo realizza l'effetto ricercato dal ricorrente, quest'ultimo è privo di interesse ad impugnare la contraddittorietà, rimessa invece alla parte pubblica.
Massime di principio
- In procedimenti definiti con rito cartolare, se sussiste conflitto tra il dispositivo comunicato alle parti e la motivazione depositata, prevale normalmente il contenuto del dispositivo comunicato.
- Se il dispositivo comunicato concede al ricorrente l'effetto che questi richiede (es. riconoscimento di attenuanti e riduzione di pena), il ricorrente può risultare privo di interesse a proporre ricorso contro la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
- La parte pubblica (Pubblico Ministero) è l'organo legittimato a far valere la distonia tra dispositivo e motivazione quando il dispositivo sia incongruo rispetto alle argomentazioni: il privato non sempre ha interesse ad impugnare una decisione che, nel dispositivo, gli ha già riconosciuto il beneficio.
- In presenza di errori formali o di contraddizioni tra dispositive e motivazione, il rimedio pratico è la trasmissione degli atti o la richiesta alla Corte che ha emesso la sentenza di correggere il dispositivo, ove necessario.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse può comportare l'esclusione delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie qualora il ricorso risulti privo di utilità concreta per il ricorrente.
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