Cassazione Penale, Ordinanza n. 13707/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato con tre titoli esecutivi, per uno dei quali era stato giudicato recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 2, nn. 1 e 2, c.p. Il giudice dell'esecuzione aveva inizialmente dichiarato estinte per decorso del tempo le pene irrogate; su opposizione del pubblico ministero, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha poi revocato tale dichiarazione di estinzione. Il ricorrente ha sostenuto che il successivo riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti omogenei, aventi a oggetto il reingresso in Italia dopo espulsione coattiva, avrebbe dovuto far venir meno la recidiva qualificata e ricondurla a recidiva semplice, con conseguente impossibilità di fondare su quella recidiva la revoca dell'estinzione delle pene.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, affermando che non esiste incompatibilità tra recidiva e continuazione: il vincolo della continuazione non elimina la pluralità dei reati e non comporta l'automatica caduta della recidiva qualificata già riconosciuta. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.
La recidiva qualificata può essere rilevante anche quando i reati siano poi considerati avvinti dal vincolo della continuazione; il successivo riconoscimento della continuazione non fa venir meno la recidiva già accertata.
Massime di principio
- Non sussiste incompatibilità ontologica tra recidiva e continuazione: i due istituti possono concorrere quando ne ricorrano separatamente i presupposti.
- Il vincolo della continuazione opera come fictio iuris ai fini del trattamento sanzionatorio, ma non unifica in senso reale i reati commessi, che restano distinti.
- Il successivo riconoscimento della continuazione tra fatti omogenei non determina automaticamente la trasformazione di una recidiva qualificata in recidiva semplice.
- Quando il motivo di ricorso contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non introduce argomenti nuovi idonei a scardinarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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