Cassazione Penale, Ordinanza n. 14714/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono il reato contestato né ulteriori dettagli sulla decisione di merito impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 2 maggio 2024. Dal testo emerge solo che il gravame censurava il trattamento sanzionatorio, senza indicare specifiche ragioni idonee a dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione resa sul punto. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo generico e privo di adeguata specificità, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura il trattamento sanzionatorio deve indicare specifiche ragioni di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La mera contestazione della pena, se non accompagnata da una critica argomentata alla motivazione del giudice di merito, non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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