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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35269/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite originava da un’opposizione a ruoli esattoriali. Dopo l’accoglimento dell’appello da parte del Tribunale di Roma, il soccombente proponeva ricorso per cassazione lamentando un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 in tema di liquidazione dei compensi professionali. In particolare, si contestava che il Tribunale avesse liquidato le spese del secondo grado in modo globale e omnicomprensivo, anziché per fasi, e che avesse determinato i compensi in misura inferiore ai parametri medi e perfino minimi senza alcuna motivazione idonea a giustificare la riduzione. Il ricorso era quindi diretto esclusivamente contro la regolazione delle spese di lite in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso: ha osservato che la liquidazione delle spese di appello non aveva considerato la fase di studio, era stata effettuata in modo globale con esclusione della sola fase istruttoria, ed era stata disposta al di sotto dei minimi tariffari senza alcuna motivazione, neppure con riferimento alle singole fasi previste dall’art. 4 del d.m. n. 55/2014. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per l’esame del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per la manifesta fondatezza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore sulla manifesta fondatezza del ricorso

  • art. 4 del d.m. n. 55/2014

    la liquidazione dei compensi deve tener conto delle fasi dell’attività difensiva; non è sufficiente una liquidazione globale priva di motivazione, specie se effettuata in misura inferiore ai parametri medi o minimi

Massime di principio

  • In tema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali, il giudice deve dare conto della distinzione tra le fasi dell’attività difensiva previste dal d.m. n. 55/2014; una liquidazione meramente globale può essere illegittima se omette di considerare una fase rilevante, come quella di studio.
  • La riduzione dei compensi al di sotto dei parametri di riferimento richiede una motivazione specifica, non essendo sufficiente un abbattimento apodittico o non spiegato.
  • La liquidazione delle spese di lite deve essere sorretta da un criterio riconoscibile e verificabile; l’assenza di indicazione del criterio adottato integra violazione della disciplina tariffaria e giustifica la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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