Cassazione Penale, Ordinanza n. 12870/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità penale per i reati contestati. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 21 c.p.p. e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano. La Corte di cassazione ha rilevato che tale eccezione, pur proposta in primo grado e rigettata dal tribunale, non era stata riproposta in appello; perciò non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, per difetto di devoluzione ex art. 606, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 533 c.p.p. e dell'art. 27 Cost., oltre a vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto la censura aspecifica e meramente reiterativa di doglianze già prospettate in appello, poiché diretta a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio; ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo esaustivo, con doppia conforme, richiamando plurimi elementi probatori a sostegno della condanna, non sindacabili in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà, qui insussistenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la deducibilità in cassazione dell'eccezione di incompetenza territoriale non riproposta in appello, sia la possibilità di ottenere una rivalutazione del merito probatorio, reputando il secondo motivo generico e volto a sollecitare una nuova lettura dei fatti.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale; la Corte nega la deducibilità della questione in cassazione perché non riproposta in appello.
La mancata deduzione del motivo in appello determina l'inammissibilità della censura in sede di legittimità, per interruzione della catena devolutiva.
Norma invocata per contestare l'affermazione di responsabilità; la Corte afferma che la doglianza è inammissibile perché mira a una rilettura del merito probatorio.
art. 27 Cost.
Richiamato insieme all'art. 533 c.p.p. per censurare l'affermazione di responsabilità; la Corte non accoglie la doglianza perché basata su una diversa valutazione dei fatti.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale, se non è riproposta in appello dopo essere stata respinta in primo grado, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, perché manca la necessaria devoluzione della questione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rilettura alternativa dei fatti, salvo il controllo sulla completezza, razionalità e non manifesta illogicità della motivazione.
- La censura che si limiti a reiterare doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è aspecifica e inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il richiamo della motivazione di appello a quella di primo grado è fisiologico e non integra di per sé vizio motivazionale, se la ricostruzione fattuale resta coerente e adeguatamente argomentata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →