Cassazione Civile, Ordinanza n. 31538/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e, proprio perché la rinuncia era stata accettata, ha escluso ogni provvedimento sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere differenze retributive, chiedendo che dal 1 febbraio 2011 fosse riconosciuto un trattamento economico complessivamente equivalente a quello previsto dal c.c.n.l. per le case di cura private (ARIS), comprensivo dell'indennità di turnazione prevista dall'art. 61, lett. d), delle maggiorazioni tabellari, parametrato al maggiore orario normale di lavoro di 38 ore settimanali. La Corte d'appello di Venezia, accogliendo l'appello della Fondazione, aveva invece rigettato le domande. In Cassazione i lavoratori hanno proposto ricorso avverso tale decisione, ma prima della decisione le parti hanno depositato una nota con allegato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e accettato dalla Fondazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta e accettata dalla parte intimata o controricorrente, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia accettata esclude la decisione sul merito delle censure e, in mancanza di diversa statuizione necessaria, esonera la Corte dal provvedere sulle spese.
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