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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32241/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva convalidato l'arresto a fini estradizionali e disposto la custodia cautelare eseguiti in esecuzione del mandato d'arresto internazionale emesso il 31/05/2024 dalla Birmingham Crown Court. I motivi di ricorso articolavano tre censure principali: 1) violazione degli artt. 82 TFUE e 111 Cost. e divieto di bis in idem, in quanto il ricorrente era già stato arrestato in Polonia e sottoposto a misura non custodiale per lo stesso mandato, per cui la Corte italiana avrebbe dovuto riconoscere e dar effetto al provvedimento polacco; 2) violazione degli artt. 606 e 609 dell'Accordo di partenariato e carenze della segnalazione Interpol/SIS, lamentando la mancanza dei dati essenziali del mandato e l'assenza di assistenza di un interprete e di una comunicazione scritta completa in fase di arresto in Polonia; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. e dell'art. 21 TFUE, con censura della valutazione del pericolo di fuga e della limitazione della libera circolazione, in quanto la misura cautelare polacca non custodiale sarebbe stata idonea a garantire la consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il Titolo VII dell'Accordo di partenariato che disciplina la consegna basata sul mandato d'arresto e ha spiegato che: non sussiste il divieto di bis in idem perché né in Polonia né in Italia è intervenuta una sentenza definitiva né è in corso un procedimento sostanziale autonomo: entrambe le misure eseguite nei due Stati erano l'esecuzione dello stesso unico titolo emesso dal Regno Unito; la normativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. C-305/22) distinguono il rifiuto di consegna dall'ipotesi di giudicato definitivo; la trasmissione tramite Interpol/SIS e il contenuto informativo sono sufficienti per l'arresto provvisorio e la convalida, e l'arrestato era già a conoscenza del contenuto del mandato; quanto all'assistenza linguistica, la normativa italiana richiede la comunicazione in lingua comprensibile da parte della polizia e l'obbligo dell'interprete opera davanti all'autorità giudiziaria (e in fatto l'udienza di convalida si è svolta con interprete); infine il pericolo di fuga era concreto e attuale: il ricorrente aveva lasciato la Polonia violando la misura non custodiale, dimostrando incapacità di rispetto delle prescrizioni e giustificando la custodia cautelare. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Accordo di partenariato (Trade and Cooperation Agreement tra UE/CEEA e Regno Unito)

    artt. 599, 600, 601, 606, 608, 609, 610, 614, 615, 621

    Disciplina il regime di consegna basato sul mandato d'arresto: definisce presupposti, contenuto e forma del mandato (art.606), modalità di trasmissione via Interpol/SIS (art.608), motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto (artt.600-601), diritti del ricercato (artt.609-610) e termini decisionali (art.615). L'accordo regola la materia in via specifica rispetto ai principi generali del TFUE.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    Richiamata per principio interpretativo: il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto non equivale a una 'sentenza definitiva' che attiva il divieto di bis in idem.

  • Protocollo n.7 alla CEDU

    Stabilisce il divieto di doppia persecuzione da parte della stessa giurisdizione; nel caso concreto è stato richiamato per delimitare l'ambito applicativo del bis in idem.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Tutela il principio del ne bis in idem nell'ambito dell'Unione; richiamata a supporto dell'analisi sul divieto di duplicazione processuale.

  • Legge 22 aprile 2005, n.69 (riforma M.E.R.)

    art.1, art.11, art.13, art.20 comma 3

    Norme italiane sul mandato d'arresto europeo applicate, mutatis mutandis, alla procedura di consegna: disciplina l'arresto di polizia giudiziaria, l'informativa in lingua, i termini per la trasmissione del mandato/SIS e i casi di concorso tra richieste.

  • Codice di procedura penale

    Invocato dalla difesa in relazione ai limiti delle misure cautelari e alla libera circolazione; la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina e i presupposti fissati dall'Accordo di partenariato per la procedura di consegna.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    L'art.82 è stato evocato in tema di mutuo riconoscimento; la Corte ha osservato che l'Accordo di partenariato disciplina specificamente la materia. L'art.21 (libera circolazione) non esclude misure di consegna previste dai trattati e accordi internazionali.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE

    Grande Sezione, C-305/22 (04/09/2025)

    Interpretazione secondo cui il rifiuto di esecuzione di una richiesta di consegna non costituisce sentenza definitiva ai fini del divieto di bis in idem.

Massime di principio

  • Il divieto di bis in idem non si attiva quando uno Stato ha semplicemente eseguito o rifiutato di eseguire un mandato d'arresto emesso da un altro Stato: il rifiuto di consegna non equivale a una sentenza definitiva dello Stato di esecuzione.
  • La trasmissione della richiesta di arresto tramite Interpol/SIS, con le informazioni prescritte dall'Accordo di partenariato, è sufficiente per l'arresto di polizia giudiziaria e la successiva convalida; il controllo sulle informazioni fornite da parte del giudice è volto a verificare, prima facie, l'esistenza di cause ostative alla consegna, non la fondatezza del fatto contestato.
  • L'obbligo di fornire una comunicazione in lingua comprensibile al momento dell'arresto spetta alla polizia; l'assistenza obbligatoria di un interprete scatta davanti all'autorità giudiziaria in sede di convalida/udienza.
  • La valutazione del pericolo di fuga in procedura di consegna richiede un giudizio prognostico ancorato a elementi concreti: la violazione di una misura non custodiale o l'allontanamento dal luogo di esecuzione costituiscono indicatori forti di rischio di sottrazione e giustificano misure cautelari più incisive.
  • I trattati o accordi specifici (come l'Accordo di partenariato) prevalgono nel disciplinare la procedura di consegna rispetto ai principi generali del TFUE quando la materia è regolata puntualmente; la libera circolazione può subire limitazioni previste dai medesimi strumenti di cooperazione penale.
  • Quando il mandato d'arresto ha un unico Stato di emissione e le misure eseguite in altri Stati costituiscono mera esecuzione del medesimo titolo, non si configurano procedure penali autonome in tali altri Stati che possano dar luogo a concorrenza di procedimenti o a bis in idem.

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