Ordinanza n. 1208/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento scolastico emesso in data 13.04.2026 - Prot. n. -OMISSIS- dall'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- - -OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore e rilasciato alla ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (tra cui il PEI adottato in data 29.10.2025 e poi DEFINITIVO con verifica intermedia del 26.02.2026) e/o gli altri atti consequenziali comunque lesivi degli interessi del minore, nonché per l'adozione dei provvedimenti più adeguati al fine di ordinare alla P.A. resistente di rideterminare la quantificazione delle ore di sostengo scolastico in ragione di una valida motivazione parametrata alla reali condizioni psico-fisiche del minore. 2) risarcimento danni in rapporto al numero di mesi scolastici nei quali il minore è stato privo del giusto sostegno scolastico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento dirigenziale di assegnazione di 12,50 ore settimanali di sostegno scolastico, unitamente al PEI e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento scolastico che ha assegnato al minore 12,50 ore di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il riesame della quantificazione delle ore sulla base delle effettive condizioni psico-fisiche del minore e il risarcimento dei danni corrispondenti ai mesi nei quali il minore sarebbe rimasto privo del sostegno adeguato. Il minore è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 104/1992, in ragione di disregolazione emotivo-comportamentale, disturbo della coordinazione motoria e marcata irrequietezza. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione del provvedimento dirigenziale e del PEI, rilevando che gli atti non esplicitano i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della quantificazione delle ore. Il PEI afferma infatti la necessità di supervisione continua dell’insegnante durante l’intera giornata scolastica, anche per prevenire situazioni potenzialmente pericolose, mentre il sostegno assegnato copre solo una parte dell’orario di frequenza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento al difetto di motivazione, osservando che il PEI costituisce l’atto collegiale adottato dall’organo specializzato deputato a determinare il fabbisogno di sostegno e che, nel caso concreto, né il provvedimento dirigenziale né il PEI chiariscono adeguatamente le ragioni della quantificazione delle ore, pari a 12,50, a fronte di 30 ore di frequenza e delle condizioni di disabilità documentate. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nell’avanzato svolgimento dell’anno scolastico. L’amministrazione scolastica è stata quindi tenuta a rideterminarsi considerando l’effettivo fabbisogno dell’alunno e il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, senza poter opporre esigenze organizzative o di contenimento della spesa; il sostegno può giungere, nelle situazioni di gravità, anche alla copertura integrale del tempo-scuola. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, salva la decisione sulle spese all’esito del giudizio.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta ai fini del riesame in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Costituisce il parametro richiamato per l’accertamento della condizione di handicap del minore.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Prevede le modalità di tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione dei provvedimenti giudiziari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere adeguatamente motivata sulla base dell’effettivo fabbisogno dell’alunno con disabilità, con esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto utilizzati dall’amministrazione.
- Il PEI, in quanto atto collegiale adottato dall’organo specializzato, costituisce il riferimento centrale per la determinazione del fabbisogno di sostegno; la sua motivazione deve risultare coerente con le esigenze di assistenza e supervisione in esso accertate.
- Quando il PEI evidenzia la necessità di una supervisione continua durante l’intero orario scolastico, l’assegnazione di un numero di ore significativamente inferiore richiede una motivazione specifica e non può essere sorretta da una mera quantificazione non spiegata.
- Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità deve essere garantito mediante un sostegno commisurato alle necessità effettive e, nelle situazioni di gravità, il sostegno può estendersi fino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificarne la riduzione.
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