Ordinanza n. 2058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV-ter, n. 5149/2026, relativa agli esiti della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, codice 02
Esito
Favorevole al ricorrente (ente gestore concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il punteggio di 20,5 punti attribuito alla candidata nella prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami bandito per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia. La candidata aveva impugnato dinanzi al TAR l'elenco degli esiti della prova, contestando la presenza di quesiti errati nel proprio questionario. Formez P.A. ha appellato la sentenza del TAR resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'appello censura, tra l'altro, la valutazione della riconducibilità delle discordanze tra il quesito contestato e la pertinente disposizione normativa a un travisamento della norma da parte dell'Amministrazione. La candidata ha proposto appello incidentale. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso originario, poiché esso non risultava notificato ad alcun controinteressato, dando avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
In sede cautelare il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza del TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi d'appello, pur richiedendo un approfondimento nella fase di merito, non consentano di escludere un possibile esito favorevole dell'appello, rilevando in particolare che le discordanze tra il quesito contestato e la disposizione normativa sembrano dipendere non necessariamente da un travisamento della norma da parte dell'Amministrazione, ma dalla formulazione forse eccessivamente sintetica del quesito. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all'interesse dell'Amministrazione appellante a conservare integra la situazione di fatto e di diritto fino alla definizione del giudizio. Ha fissato per l'8 ottobre 2026 l'udienza di merito, nella quale sarà esaminato anche l'appello incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare in appello; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso gli effetti della sentenza appellata.
Richiamato quale base della sentenza di primo grado resa in forma semplificata.
Consente al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio; il Consiglio di Stato lo ha utilizzato per evidenziare il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla mancata notifica del ricorso originario a controinteressati.
art. 3, comma 3, del bando di concorso
la procedura “si articola attraverso: a) una prova scritta [...] distinta per ciascuno dei codici concorso [...] ; b) la valutazione dei titoli [...] dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione”
Stabilisce l'articolazione della procedura concorsuale in prova scritta e successiva valutazione dei titoli per i candidati idonei.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris sussiste quando i motivi dedotti presentano profili idonei a non escludere ragionevolmente un possibile esito favorevole nel merito, anche se la loro verifica approfondita deve essere riservata alla fase di cognizione piena.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse dell'amministrazione a conservare integra la situazione giuridica e fattuale fino alla decisione di merito può prevalere, giustificando la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado.
- La formulazione eccessivamente sintetica di un quesito concorsuale può costituire una possibile spiegazione alternativa a una denunciata discordanza tra il quesito e la disposizione normativa, impedendo, nella fase cautelare, di ritenere già dimostrato un travisamento della norma da parte dell'amministrazione.
- La mancata notifica del ricorso a soggetti controinteressati può determinare un profilo d'inammissibilità rilevabile d'ufficio; tale questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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