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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23226/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La persona condannata aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile in funzione della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, relativa all'esecuzione di una pena residua di anni sei, mesi cinque e giorni ventisei di reclusione. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo insussistenti i presupposti per la misura alternativa e, per tale ragione, ha reputato superfluo l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva il mancato accertamento di tale condizione, nonostante il diniego della misura alternativa. La Corte ha ritenuto il motivo generico e, dunque, il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, una volta esclusa in radice la fondatezza dell'istanza di misura alternativa, l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile non potesse essere autonomamente richiesto al Tribunale di sorveglianza in via strumentale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Norme richiamate

  • art. 58-ter ord. pen.

    L'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia non può essere autonomamente richiesto al Tribunale di sorveglianza; la valutazione della sua pregiudizialità concreta rispetto alla decisione sul beneficio spetta al magistrato di sorveglianza.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato solo come contesto dei reati ostativi e dei benefici penitenziari, senza specifiche ulteriori statuizioni nel testo.

Massime di principio

  • In materia di benefici penitenziari per condannati per reati ostativi, l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di collaborazione con la giustizia non costituisce un accertamento autonomamente azionabile davanti al tribunale di sorveglianza, se non come questione pregiudiziale rispetto alla decisione sul beneficio.
  • Se il giudice di sorveglianza esclude in radice i presupposti per la misura alternativa richiesta, diventa superfluo l'esame incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a sollecitare un accertamento astratto e svincolato dalla decisione sul beneficio richiesto è generico e non è idoneo a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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