Cassazione Civile, Sentenza n. 2993/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva determinato l'imposta di registro in misura proporzionale (3%) sulle somme dovute dalla società garante (fideiussore) in virtù di una sentenza di condanna a restituire anticipazioni erogate nell'ambito di un contratto di appalto. L'Agenzia sosteneva che la condanna indirizzata al fideiussore riguarda un'obbligazione autonoma e distinta dall'obbligazione principale e, dunque, non soggetta al principio di alternatività registro/IVA; perciò doveva applicarsi l'aliquota proporzionale. La resistente (assicurazione) invece sosteneva che le somme oggetto della condanna sarebbero riconducibili ad un'operazione assoggettata ad IVA e che, per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, la sentenza doveva essere tassata in misura fissa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, quando la sentenza di condanna concerne il pagamento di somme che derivano da un rapporto sottoposto all'IVA (qui: anticipazioni corrispettive nell'ambito di un appalto), opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e la registrazione del provvedimento giudiziale è soggetta ad imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), nota II e dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la sentenza di condanna ottenuta dal creditore nei confronti del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA è soggetta all'imposta in misura fissa, a prescindere dal fatto che la condanna sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, e indipendentemente dall'autonomia del rapporto fideiussorio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b)
atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura
Stabilisce la fattispecie soggetta ad imposta proporzionale; va letta congiuntamente alla nota II che esclude la proporzionalità per la parte relativa a corrispettivi soggetti a IVA
nota II all'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.
Introduce il principio di alternatività: se la condanna riguarda corrispettivi soggetti ad IVA, la parte corrispondente non è assoggettata all'imposta proporzionale di registro
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.
Collega le operazioni soggette ad IVA all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa; fondamento giuridico del principio di alternatività
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2
le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
Estende la regola di rilevanza della qualificazione IVA anche per le scritture private e rafforza il criterio di collegamento tra atto e soggettività IVA delle operazioni
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 1
si considerano operazioni imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di qualunque soggetto, nell'esercizio di arti e professioni
Definisce il campo di applicazione dell'IVA; utilizzato per verificare se le somme oggetto della condanna rientrano nel campo IVA
Costituzione, art. 53
Richiamata in motivazione come fondamento del divieto della doppia imposizione e del principio della capacità contributiva che giustifica il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Massime di principio
- Se il creditore che ottiene il titolo esecutivo è soggetto IVA e la somma domandata si riferisce a corrispettivi o prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, la sentenza/ingiunzione va registrata con imposta in misura fissa (art. 40 d.P.R. 131/1986 e nota II all'art. 8).
- Non rileva che il provvedimento giudiziale sia diretto anche verso un fideiussore: ciò che conta è la natura dell'operazione sottostante (se soggetta a IVA) e la qualifica del creditore; in tal caso opera il principio di alternatività registro/IVA.
- Bisogna verificare preliminarmente se le somme oggetto della condanna "riferiscono" a prestazioni soggette ad IVA (anche se in concreto esenti o non imponibili), perché l'applicazione dell'imposta proporzionale è esclusa per la parte riconducibile a corrispettivi soggetti a IVA.
- La situazione cambia quando il garante agisce nei confronti del debitore per ottenere rimborso di quanto pagato: in taluni precedenti, tale azione di surrogazione/rimborso è stata ritenuta autonoma e soggetta all'imposta proporzionale; va dunque distinguere la prospettiva (azione del creditore vs azione di rimborso del garante).
- Nelle controversie simili è opportuno documentare la natura IVA dell'operazione principale e la qualità del creditore (se soggetto IVA) per sostenere l'applicabilità della tassazione fissa; in assenza di collegamento chiaro con operazioni soggette ad IVA, può prospettarsi la tassazione proporzionale.
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