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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10322/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo: 1) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza per la asserita omessa lettura del dispositivo della sentenza in presenza del difensore; 2) la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato il dolo. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo era smentito dagli atti, dai quali risultava che il dispositivo era stato letto e depositato in udienza, oltre che inammissibile per carenza di interesse; il secondo motivo è stato ritenuto generico e non consentito in sede di legittimità perché si limitava a riprodurre le censure già esposte in appello e mirava, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo infondato e privo di interesse, perché il dispositivo risultava regolarmente letto e depositato in udienza, e il secondo motivo inammissibile perché non specifico e finalizzato a una rivalutazione del merito, estranea ai poteri della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per censurare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la Corte ribadisce che la doglianza non può risolversi in una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per affermare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello, prive di specifica critica argomentata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira, sotto l'apparenza della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • La doglianza processuale è inammissibile per carenza di interesse quando la violazione dedotta, anche se astrattamente prospettata, non produce alcun effetto utile per il ricorrente.
  • Quando dagli atti risulta che il dispositivo della sentenza è stato letto e depositato in udienza, la censura sull'omessa lettura è smentita documentalmente ed è manifestamente infondata.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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