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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27936/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento penale a carico dell'imputata, la difesa aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del giudice di pace, invocando i casi di cui agli artt. 36, comma 1, lett. c) e d), e 37, lett. a), c.p.p. La Corte d'appello di Trieste aveva dichiarato l'istanza inammissibile sia per tardività, ex art. 38, comma 2, c.p.p., sia per manifesta infondatezza, rilevando che dagli atti non emergevano le condotte pregiudicanti dedotte dalla ricusante. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 39 c.p.p., sostenendo che, poiché il giudice ricusato avrebbe dichiarato di astenersi dopo la proposizione dell'istanza, questa doveva considerarsi come non proposta e la Corte territoriale non avrebbe più potuto decidere sulla ricusazione. La ricorrente dichiarava inoltre di non conoscere l'esito della dichiarazione di astensione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non dimostrasse il presupposto decisivo dell'accoglimento dell'astensione e che, comunque, non fosse specificamente confutata la duplice ratio della decisione impugnata, relativa sia alla tardività sia alla manifesta infondatezza dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la regola dell'art. 39 c.p.p., secondo cui la ricusazione si considera come non proposta se viene accolta la dichiarazione di astensione del giudice ricusato, opera solo ove risulti l'accoglimento dell'astensione; nel caso concreto tale esito non era dimostrato, e la ricorrente non aveva neppure allegato la dichiarazione di astensione, in violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso. Inoltre, la difesa non aveva contrastato in modo specifico le ulteriori ragioni del provvedimento impugnato, cioè il mancato rispetto dei termini e degli oneri formali dell'istanza di ricusazione e la sua manifesta infondatezza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p.

    individua il fondamento normativo dell'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice.

  • art. 36, comma 1, lett. c) e d), c.p.p.

    richiamato come base dei casi di astensione/ricusazione dedotti dalla parte.

  • art. 38, comma 2, c.p.p.

    prevede termini e forme della ricusazione; la Corte territoriale ha ritenuto l'istanza tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 39 c.p.p.

    la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta solo se viene accolta la dichiarazione di astensione del giudice ricusato, con retrodatazione degli effetti dell'astensione rispetto alla ricusazione.

  • art. 611 c.p.p.

    ha disciplinato la trattazione del ricorso in cassazione senza intervento delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La preclusione prevista dall'art. 39 c.p.p. opera solo quando risulti l'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice ricusato; in mancanza di tale dato, la ricusazione non può dirsi automaticamente tamquam non esset.
  • Chi ricorre per cassazione avverso una decisione sulla ricusazione deve allegare e dimostrare i presupposti di fatto su cui fonda la censura; in particolare, non è sufficiente prospettare l'esistenza di una dichiarazione di astensione se non se ne indica l'effettivo esito.
  • L'istanza di ricusazione è soggetta a rigorosi oneri formali e a termini decadenziali; il loro mancato rispetto comporta inammissibilità.
  • La censura di ricusazione per grave inimicizia richiede rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive; la sola condotta endoprocessuale del giudice rileva solo se connotata da anomalie tali da far emergere un pregiudizio maturato all'esterno del processo.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tutte le autonome rationes decidendi del provvedimento impugnato; la mancata confutazione anche di una sola di esse può determinare l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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