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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35271/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno che lo aveva ritenuto autore del danneggiamento di un’automobile. Con i primi due motivi ha dedotto il travisamento della prova e un vizio di motivazione per omissione, contestando la ricostruzione probatoria e l’individuazione dell’autore del reato. Con il terzo motivo ha denunciato l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p., chiedendo l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già risposto alle doglianze probatorie e motivato sull’attendibilità e completezza delle dichiarazioni testimoniali; ha inoltre evidenziato che l’imputato risultava gravato da cinque precedenti per reati della stessa indole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi non erano consentiti perché miravano a ottenere una rivalutazione delle prove, senza individuare specifici travisamenti di risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; la motivazione della Corte d’appello sull’identificazione dell’imputato come autore del danneggiamento è stata ritenuta immune dai vizi denunciati. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dei cinque precedenti per reati della stessa indole, ostativi ai sensi dell’art. 131-bis, quarto comma, c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    l’applicazione della causa di esclusione della punibilità è preclusa dai cinque precedenti per reati della stessa indole a carico dell’imputato, come stabilito dal quarto comma del predetto articolo

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando ricorrono i precedenti ostativi previsti dal quarto comma, tra cui, nel caso deciso, cinque precedenti per reati della stessa indole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie mediante la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti; la censura di travisamento deve individuare specificamente le emergenze processuali travisate e il loro rilievo rispetto alla motivazione impugnata.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dalla presenza dei precedenti ostativi indicati dall’art. 131-bis, quarto comma, c.p., inclusi i precedenti per reati della stessa indole.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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