Cassazione Penale, Sentenza n. 222/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio a carico del Ricci. Il ricorrente contestava il sequestro del suo telefono e dei dati digitali per difetto del nesso di pertinenzialità, per violazione del principio di proporzionalità e per genericità e delega in bianco nella individuazione dei soggetti e dei dati da acquisire; denunciava inoltre l'omessa previsione della restituzione della copia-dati e della copia-mezzo al termine delle operazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il sequestro probatorio dei dati contenuti nel telefono del Ricci perché il decreto del pubblico ministero non indicava in modo adeguato i dati da ricercare, i criteri di ricerca né l'ambito temporale e dunque risultava sproporzionato e potenzialmente esplorativo. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro del 21 maggio 2023 e ha disposto la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al nesso di pertinenzialità: il decreto deve indicare i dati e i criteri per la loro acquisizione, per evitare sequestri esplorativi.
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità con riguardo all'acquisizione di dati personali; la misura deve essere adeguata e bilanciata rispetto al diritto alla riservatezza.
Richiesto rispetto al principio di proporzionalità nella motivazione del decreto di sequestro probatorio, specie per supporti informatici contenenti massa di informazioni.
Richiamato a presidio della proporzionalità delle misure cautelari reali: il giudice deve valutare preventivamente l'adeguatezza e la necessità dell'interferenza sui diritti fondamentali.
art. 117 Cost.
Richiamato in connessione al rispetto dei vincoli costituzionali e sovranazionali (CEDU e normativa UE) nel bilanciamento tra esigenze d'indagine e diritti fondamentali.
art. 8 CEDU
Richiamato come parametro di tutela della vita privata e del diritto alla riservatezza; la Corte sottolinea che il sequestro indiscriminato di dati informatici può violare tale diritto.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 7, art. 8, art. 52 par.1)
Utilizzata per richiamare i principi europei di tutela della vita privata e per l'interpretazione del principio di proporzionalità applicabile alle misure cautelari reali.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici non può essere generico: il decreto che lo dispone deve indicare l'oggetto della ricerca, i criteri di selezione dei dati e il periodo temporale rilevante, per rispettare il principio di proporzionalità.
- L'acquisizione indiscriminata dell'intero contenuto di un dispositivo è ammissibile solo se motivata in modo specifico, spiegando perché è impossibile ottenere il medesimo risultato con strumenti meno invasivi o con una selezione preventiva dei dati.
- La motivazione del pubblico ministero deve essere autonoma e presente nel decreto, non delegabile in bianco alla polizia giudiziaria o al consulente tecnico; ogni selezione successiva priva il decreto della necessaria determinazione.
- Se il sequestro si traduce in un'indagine esplorativa o in una compressione non giustificata della riservatezza, il provvedimento è annullabile e comporta la restituzione anche delle copie dei dati estratti.
- Il giudice del riesame deve valutare la proporzionalità sin dall'inizio e non limitarsi a rinviare alla possibilità per la difesa di chiedere il dissequestro successivamente.
- Nelle indagini su reati che implicano contatti con molteplici interlocutori, il PM deve individuare in modo puntuale i soggetti e i tipi di comunicazioni rilevanti, evitando formule come "prioritariamente" o "quant'altro utile" che legittimano acquisizioni estese e non circoscritte.
Testo integrale
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