Sentenza n. 232/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento: - del verbale di deliberazione n. 10-22 del Comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia “subequano” del 22 novembre 2022, convocato dal Vice Presidente Giuseppe Vignale con lettera prot. n. 25-22 del 16 novembre 2022, con il quale è stato eletto nuovo Presidente il Sig. Primo Pallotta; - delle note di convocazione del Comitato di gestione datate 16 novembre 2022, aventi n. prot. 25 22, e i successivi atti adottati dal Presidente Primo Pallotta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., valorizzando la dichiarazione depositata dalla ricorrente e l'adesione della parte resistente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e dell'accordo tra le parti.
Atto impugnato: Verbale di deliberazione del Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia "Subequano" con cui è stato eletto il nuovo presidente, relative convocazioni e successivi atti adottati dal presidente
Esito
Favorevole al resistente (ambito territoriale di caccia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto domanda di annullamento degli atti di convocazione del Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia "Subequano", del verbale con cui è stato eletto il nuovo presidente e degli atti successivi. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità e la compensazione delle spese; l'Ambito resistente ha aderito a entrambe le richieste.
Norme richiamate
La dichiarazione della parte ricorrente, dalla quale risulta il venir meno dell'interesse alla decisione, unitamente all'adesione della parte resistente, consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; la disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza, non per la decisione di merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse risulta dagli atti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non notificata alla controparte può comunque fondare la pronuncia di improcedibilità quando la parte resistente ne abbia preso posizione nel processo e vi abbia aderito.
- In presenza di una definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse e di un accordo tra le parti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →