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Ordinanza

Ordinanza n. 451/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot -OMISSIS- del 22.08.2025, Fasc -OMISSIS- 11.03.1999 -OMISSIS- notificato in data 21.03.2026 in -OMISSIS-, negli Uffici del locale della Stazione dei Carabinieri, nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202601110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il necessario periculum in mora: il ricorrente era già stato espulso dal territorio dello Stato italiano e si trovava nel Paese di origine. Non risultano espressamente svolte valutazioni sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di espulsione notificato al ricorrente presso gli uffici della locale Stazione dei Carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, un decreto di espulsione adottato dal Ministero dell'Interno, nonché gli atti connessi, anteriori e conseguenti, anche non conosciuti. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso; viene esaminata esclusivamente la domanda cautelare incidentale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per la mancanza del necessario periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente all'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La tutela cautelare presuppone la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; tale requisito manca quando il ricorrente sia già stato espulso e si trovi nel Paese di origine, sicché non risulti un pregiudizio imminente derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato.
  • La domanda cautelare può essere respinta per difetto del periculum in mora senza che il giudice debba procedere a una distinta valutazione del fumus boni iuris, quando l'urgenza cautelare risulti comunque insussistente.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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