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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08712/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto in abitazione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e altre ipotesi di furto già separatamente giudicate. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e comunque non specifica, perché si limitava a riproporre questioni già dedotte in appello e disattese, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve emergere da un effettivo contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, mentre nel caso concreto la doglianza non evidenziava tale vizio. Inoltre il motivo è stato qualificato come non specifico, perché meramente reiterativo delle difese già svolte in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che si manifesta nel contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è sufficiente una critica che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se individua un effettivo difetto logico-argomentativo della decisione impugnata, non quando si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata: la mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello, senza confronto con le ragioni del rigetto, integra un motivo aspecifico e quindi inammissibile.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati deve essere sorretta da deduzioni concrete e pertinenti; se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza sul punto, la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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