Cassazione Penale, Sentenza n. 44329/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il giudice monocratico aveva revocato l'ordinanza di apertura del dibattimento, dichiarato nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti della persona offesa Antonio Bruno (disponendo la rinnovazione della notifica presso nuovo domicilio) e rinnovato la notificazione anche per l'altra persona offesa Rosa Laccetti; con lo stesso provvedimento il giudice ammetteva in udienza la costituzione di parte civile di Antonio Bruno. Bucci denunciava l'abnormità del provvedimento: sosteneva che le notifiche alle persone offese erano regolari e che la dichiarata nullità aveva illegittimamente retrocesso il processo e consentito la costituzione di parte civile oltre i termini di cui all'art. 79 c.p.p.; inoltre lamentava che l'ammissione immediata della costituzione di parte civile era stata decisa fuori contraddittorio e senza la rappresentanza dell'imputato, essendo stata respinta la domanda di remissione in termini con provvedimento adottato fuori udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nozione di 'abnormità' sia stretta e applicabile solo a provvedimenti radicalmente estranei al sistema processuale o idonei a provocare una stasi processuale insuperabile; invece il controllo sulla regolarità della costituzione delle parti rientra nei poteri del giudice (art. 484 c.p.p.) e la possibile nullità delle notifiche può incidere sul dibattimento secondo il quadro normativo (art. 178 lett. c) c.p.p.); il provvedimento impugnato non è quindi fuori dai casi consentiti, non ha determinato una paralisi del processo e il rimedio non è il ricorso per cassazione per abnormità ma l'impugnazione ordinaria in occasione della sentenza (art. 586 c.p.p.). Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito al termine per la costituzione di parte civile; il ricorrente sosteneva che la rinnovazione aveva consentito una costituzione oltre tale termine
Attribuisce al giudice il potere di verificare la regolare costituzione delle parti; la Corte ha ritenuto che tale verifica rientri nei poteri giudiziali e non configuri di per sé abnormità
Richiamata come causa di nullità dibattimentale collegata alla mancanza o invalidità delle notifiche; legittima la verifica del giudice sulla regolarità degli adempimenti
Principio di tassatività delle impugnazioni: non ogni illegittimità giustifica il ricorso per cassazione per abnormità
Indica la via ordinaria di impugnazione (in occasione della sentenza) per contestare gli atti interlocutori del dibattimento, alternativa al rimedio per abnormità
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la possibilità di infliggere ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000
Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni) e pronunce seguenti
Giurisprudenza di riferimento sulla nozione ristretta di 'abnormità': il vizio abnorme sussiste solo se il provvedimento è estraneo al sistema normativo o causa una stasi processuale insuperabile; la Corte l'ha applicata per escludere l'abnormità nel caso concreto
Massime di principio
- La categoria dell'abnormità è eccezionale: il ricorso per cassazione per abnormità è ammissibile solo quando il provvedimento sia radicalmente estraneo al sistema processuale o abbia determinato una paralisi del procedimento senza rimedi ordinari
- Il giudice ha il potere di controllare la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.); la dichiarazione di nullità di notifiche può essere legittima e non costituisce automaticamente sviamento di potere
- Se si ritiene leso un atto interlocutorio del dibattimento, la strada corretta è normalmente l'impugnazione ordinaria collegata alla sentenza (art. 586 c.p.p.) e non il ricorso per cassazione per abnormità
- Presentare un ricorso manifestamente inammissibile può comportare la condanna alle spese e, in presenza di colpa, il pagamento di ammende (art. 616 c.p.p.); quindi valutare preliminarmente la via di impugnazione più adeguata
- In situazioni in cui una parte civile viene ammessa in udienza dopo contestazioni sulla regolarità delle notifiche, è necessario verificare: a) la regolarità formale delle notifiche; b) la tempestività della costituzione; c) il rispetto del contraddittorio e della partecipazione dell'imputato; le doglianze vanno prospettate nel grado e nella forma processuale corretta
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