Cassazione Penale, Sentenza n. 19386/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (originariamente concesso con provvedimento del 28/11/2023 su istanza presentata il 19/10/2023, riferita all'anno 2022). La revoca (decreto del 02/09/2025) si fondava su una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che indicava redditi del ricorrente per gli anni 2023-2024 superiori ai limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. 115/2002. Il difensore ha lamentato che il giudice ha considerato redditi maturati dopo la definizione del procedimento (ossia redditi non rilevabili al momento della decisione finale) e che l'obbligo di comunicazione non riguardava redditi non ancora maturati alla data di definizione del procedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto impugnato, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Forlì - ufficio GIP. Il motivo è che il procedimento per il quale era stato concesso il beneficio si era concluso il 12/12/2023 (improcedibilità per rinuncia del difensore) e, in base all'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002 e alla giurisprudenza consolidata, rilevano ai fini della revoca solo le variazioni di reddito intervenute anteriormente alla data di definizione del procedimento; pertanto le variazioni reddituali successive alla definizione non possono giustificare la revoca.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Regola i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso denunciava violazione di tale norma per aver considerato redditi successivi alla definizione del procedimento; la Corte ha ritenuto che ai fini del controllo dei limiti reddituali vadano considerati solo i redditi maturati entro la data di definizione del procedimento
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. d)
di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente
Imposta all'istante l'obbligo di comunicare le variazioni reddituali fino alla definizione del procedimento; conseguentemente le variazioni intervenute dopo la definizione non sono rilevanti ai fini della revoca del beneficio
Cass. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014 (Pierri)
Giurisprudenza di riferimento che afferma che, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del patrocinio a spese dello Stato, devono essere considerate esclusivamente le modifiche intervenute anteriormente alla data di definizione del procedimento
Massime di principio
- Per revocare il patrocinio a spese dello Stato si possono considerare soltanto le variazioni di reddito verificatesi entro la data di definizione del procedimento per il quale il beneficio è stato richiesto o concesso.
- L'obbligo di comunicare le variazioni reddituali grava sull'istante fino a quando il procedimento non sia definito; cessata la definizione, eventuali redditi successivi non devono essere presi in considerazione per la revoca.
- Le comunicazioni amministrative (es. Agenzia delle Entrate) sono rilevanti solo se attestano redditi riferibili a periodi anteriori alla definizione del procedimento; altrimenti la revoca può essere annullata.
- In caso di contestazione della revoca, il difensore deve verificare e dimostrare la data di definizione del procedimento e la temporalità delle variazioni reddituali rilevanti.
- Se un provvedimento di revoca si basa su redditi maturati dopo la definizione del procedimento, il provvedimento è viziato e il giudice d'appello/supremo può disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
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