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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21730/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva deciso sulla pena. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la pena fosse sproporzionata e che la motivazione sul diniego delle attenuanti fosse insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla pena, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e non può essere rivalutata in cassazione se non per arbitrarietà o manifesta illogicità. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla gravità del fatto e sui numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la graduazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio di commisurazione del trattamento sanzionatorio, non sindacabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua che valorizzi elementi negativi, come gravità del fatto e precedenti penali, anche in assenza di elementi positivi.

Massime di principio

  • La determinazione della pena e il relativo giudizio di congruità rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come mera richiesta di nuova valutazione, salvo che la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato; può essere valorizzata anche la sola assenza di elementi positivi.
  • In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio a quella effettuata dal giudice di merito, se quest'ultima è sorretta da argomentazione giuridicamente corretta e non illogica.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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