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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36641/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre imputati condannati in appello per fatti commessi il 1 luglio 2022. Per uno di essi, la Corte di appello aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., applicando la pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per tentato omicidio, porto illegale di armi ed evasione. Egli ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge per omessa motivazione sulle ragioni dell'applicazione di una pena molto superiore al minimo edittale. Gli altri due imputati, condannati a anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa per detenzione e porto illegale di armi, hanno proposto ricorso personalmente, senza difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. La Corte ha esaminato l'ammissibilità dei ricorsi: per il primo ha rilevato che, avendo aderito al concordato, aveva rinunciato ai motivi di appello e poteva lamentare solo profili di volontà, consenso o illegalità della pena; poiché la pena era conforme al concordato e nei limiti edittali, la doglianza sulla congruità era inammissibile. Per gli altri due ha rilevato il difetto di legittimazione processuale, perché il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte dopo la novella dell'art. 613 c.p.p., dovendo essere sottoscritto da difensore cassazionista.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato che aveva aderito al concordato in appello perché diretto contro la determinazione della pena, che non era illegale ma conforme all'accordo e ai limiti edittali. Ha dichiarato inammissibili anche i ricorsi degli altri due imputati perché proposti personalmente, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come interpretato dalle Sezioni Unite. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la parte rinuncia ai motivi di appello; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della decisione rispetto all'accordo o sull'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Le impugnazioni dichiarate inammissibili possono essere trattate de plano.

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la riforma della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato solo nel principio giurisprudenziale sul concordato in appello: sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento quando si impugnano motivi rinunciati.

  • art. 571 c.p.p.

    È menzionato nel quadro della novella del 2017 che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la parte che aderisce all'accordo rinuncia ai motivi di appello; in cassazione non possono quindi essere riproposte censure relative alla congruità della pena, salvo che la sanzione sia illegale o che si deducano vizi della volontà, del consenso del pubblico ministero o difformità tra accordo e decisione.
  • La pena concordata e recepita dal giudice di appello non è censurabile in cassazione per il solo fatto di essere superiore al minimo edittale, se resta entro i limiti di legge e rispetta l'accordo tra le parti.
  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere proposto a mezzo di difensore iscritto all'albo speciale; il ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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