Cassazione Civile, Ordinanza n. 11383/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratrici impugnavano il licenziamento intimato nell'ambito di una procedura ex L. n. 223/1991, conclusasi con la soppressione del reparto contact center cui erano addette. I giudici di merito avevano respinto l'impugnazione ritenendo legittima la delimitazione della platea dei licenziandi al solo reparto soppresso, corretto il criterio di ponderazione dell'anzianità anche in relazione a precedenti rapporti confluiti per effetto dell'art. 2112 c.c., legittima l'attribuzione di punteggi ulteriori a lavoratori non in esubero e provata l'infungibilità delle mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ad altri reparti. In cassazione le lavoratrici proponevano nove motivi, tra cui: errata applicazione degli artt. 4 e 5 L. 223/1991 sul posizionamento in graduatoria e sui criteri di scelta; duplicazione illegittima del criterio delle esigenze tecnico-produttive; motivazione apparente; errato calcolo dell'anzianità; omessa pronuncia su doglianze concernenti la restrizione della platea, la mancata indicazione nella comunicazione iniziale delle ragioni della limitazione al solo contact center, l'asserita assenza di nesso causale tra la cessazione del reparto e i licenziamenti; violazione delle regole sulla fungibilità delle mansioni; travisamento della prova e mancata ammissione di prove decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso limitatamente alla censura di omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo di gravame relativo alla illegittima restrizione della platea dei lavoratori da licenziare al solo reparto contact center e alla necessità che nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. 223/1991 fossero esplicitate le ragioni di tale delimitazione e dell'infungibilità rispetto al restante complesso aziendale. Ha richiamato il principio secondo cui la platea può essere limitata a un reparto o settore solo se il datore indica nella comunicazione le ragioni tecnico-organizzative che giustificano la restrizione e l'impossibilità di utilizzare i lavoratori in altre unità, così da consentire il controllo sindacale. L'accoglimento di tale censura ha assorbito tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
la comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni che giustificano la delimitazione della platea dei licenziandi a un reparto o settore e le ragioni per cui non sia possibile il reimpiego o la comparazione con lavoratori di altre unità produttive; l'omissione di tali indicazioni impedisce il controllo sindacale e può determinare l'illegittimità dei licenziamenti.
i criteri di scelta devono essere applicati in coerenza con le ragioni tecnico-produttive e organizzative effettivamente esplicitate e non possono essere usati in modo arbitrario o duplicato.
l'anzianità maturata in precedenti rapporti confluiti per trasferimento d'azienda conserva rilievo nel rapporto successivo; la Corte d'appello aveva escluso che fosse stato applicato un criterio di anzianità convenzionale.
l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è deducibile come error in procedendo in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per denunciare motivazione apparente o mancante della sentenza di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o insufficiente della sentenza impugnata.
indicato come parametro di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente, e vizi motivazionali.
richiamato in relazione all'interpretazione dell'accordo e della comunicazione nella procedura di riduzione del personale.
richiamato quale canone di correttezza nella gestione della procedura e nell'applicazione dei criteri di scelta.
richiamato quale canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella gestione della procedura collettiva.
art. 12 preleggi
richiamato dai ricorrenti nell'interpretazione delle disposizioni applicabili alla procedura di licenziamento collettivo.
richiamato in relazione alla dedotta valutazione errata/travisamento della prova.
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla fungibilità delle mansioni e sulla legittimità della delimitazione della platea.
disciplina della procedura di riduzione del personale e dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la delimitazione della platea dei lavoratori da comparare può essere circoscritta a un reparto, unità produttiva o settore solo se il datore di lavoro esplicita nella comunicazione iniziale le ragioni tecnico-organizzative che rendono necessaria tale scelta e quelle che impediscono il reimpiego o la comparazione con il restante personale aziendale.
- La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali un controllo effettivo sul nesso tra esubero dichiarato, perimetro dei licenziandi e criteri di scelta; una motivazione generica sul complesso aziendale non basta quando la platea sia ristretta.
- L'omessa pronuncia della corte d'appello su uno specifico motivo di gravame integra nullità deducibile in cassazione ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e determina la cassazione con rinvio se il punto omesso è potenzialmente decisivo.
- Nei licenziamenti collettivi l'accertamento della fungibilità delle mansioni e della legittimità della selezione richiede una verifica concreta delle mansioni effettivamente svolte e della loro comparabilità con quelle di altri reparti, con conseguente rilevanza dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro.
- Quando una censura decisiva assorbe le altre questioni, il giudice di legittimità può limitarsi ad accogliere il motivo fondato e dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi, rinviando al giudice di merito per il riesame complessivo della controversia.
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