Cassazione Penale, Sentenza n. 00224/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo, annullando la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. Decisione pronunciata il 13/11/2025; la censura è stata ritenuta fondata per carenza motivazionale riguardo all'applicazione e alla quantificazione della diminuente speciale
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per mancanza di motivazione in relazione all'applicazione, nella massima estensione, della circostanza attenuante speciale della collaborazione. La Corte di merito si era limitata ad argomentare sulle sole circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva, senza affrontare adeguatamente la circostanza attenuante speciale: pur riconoscendola formalmente (art. 416-bis.1, terzo comma), la Corte ha rideterminato la pena partendo da una pena-base di 6 anni e 1.500 euro di multa, senza specificare da quale importo si fosse partiti né l'entità concreta della diminuzione applicata per la attenuante speciale, né le ragioni per non applicarla nel massimo, rendendo impossibile verificare i criteri di determinazione della pena
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza attenuante speciale della collaborazione)
La Corte territoriale ha riconosciuto formalmente la circostanza attenuante speciale, ma non ha motivato né l'entità della diminuzione applicata né i criteri di calcolo; la Cassazione ha ritenuto che l'omissione motivazionale rende inesprimibile il controllo sulla misura della diminuente
art. 81, comma finale (cpv) cod. pen.
La Corte d'appello ha utilizzato le regole di cumulo e aumento previste dall'art. 81 cpv per aumentare la pena per i restanti capi; la pronuncia censurata non ha però chiarito come tali aumenti si rapportino alla pena-base e alla diminuente applicata
artt. 629, primo e secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.
Tali norme sono state richiamate per identificare il capo più grave (capo C) sul quale la Corte ha basato la determinazione complessiva della pena; la Cassazione non ha contestato la qualificazione dei reati ma ha ritenuto carente la motivazione sulla misura della pena
Massime di principio
- Se il giudice riconosce una circostanza attenuante speciale (es. collaborazione), deve motivare non solo il riconoscimento ma anche l'entità concreta della diminuzione applicata; l'assenza di tale motivazione rende la decisione annullabile limitatamente al trattamento sanzionatorio
- Quando attenuanti generiche e recidiva sono valutate in regime di equivalenza o prevalenza, il giudice deve esplicitare i criteri che lo hanno portato a privilegiare l'una rispetto all'altra e le ragioni per non concedere la diminuente nel massimo
- La determinazione della pena deve indicare la pena-base adottata e mostrare chiaramente la sequenza di aumenti e diminuzioni (compreso il calcolo della diminuzione speciale), così da rendere verificabile il percorso logico-giuridico
- La mancata specificazione della base di calcolo o dell'entità della diminuente speciale impedisce il controllo di legittimità e comporta normalmente l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio
- In caso di censura fondata sulla carenza motivazionale in materia di attenuanti speciali, il rimedio ordinario è il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per rideterminare la pena con adeguata motivazione
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