Cassazione Penale, Ordinanza n. 18719/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati proponevano un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per i reati loro ascritti, con rideterminazione della pena almeno per una delle due posizioni in relazione all'improcedibilità del reato di cui al capo 4 per difetto di querela. Con il primo motivo deducevano violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione della prova, sostenendo che la decisione di condanna si sarebbe fondata esclusivamente sulla deposizione della persona offesa. Con il secondo motivo censuravano carenza e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e indeterminati, perché non specificavano puntualmente gli elementi di critica, non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e reiteravano doglianze già prospettate in appello e già disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure sulla prova dichiarativa della persona offesa e sulla pena erano prive di specificità, in quanto non correlati alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece valorizzato la credibilità della persona offesa e la congruità della pena, già rideterminata in senso favorevole alla ricorrente Moro per l'improcedibilità del capo 4 per mancanza di querela. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente per i vizi denunciabili in cassazione, ma la Corte sottolinea che il ricorso deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione impugnata.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
La decisione è assunta in camera di consiglio nel procedimento di legittimità, secondo il rito camerale.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È richiamata solo indirettamente in relazione alla declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela su uno dei capi, senza incidere sull'esito complessivo del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia generico, indeterminato o meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La specificità dell'impugnazione richiede una correlazione tra le critiche del ricorrente e le rationes decidendi della sentenza, tale da consentire alla Corte di legittimità di individuare esattamente i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
- La censura sulla valutazione della prova dichiarativa non è ammissibile se si limita ad affermare apoditticamente l'inattendibilità della persona offesa, senza evidenziare errori logici o giuridici della motivazione che ne ha ritenuto la credibilità.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve indicare specificamente quali criteri di determinazione della pena sarebbero stati violati o illogicamente applicati, non essendo sufficiente una contestazione generica della congruità della pena stessa.
- L'improcedibilità di uno dei reati per mancanza di querela può incidere solo sulla singola imputazione o sulla pena relativa, ma non elimina l'inammissibilità del ricorso quando gli ulteriori motivi restano generici e infondati.
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