Sentenza del 10/11/2016 n. 1358 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tributi regionali - Imposta Regionale sulle Attività Produttive - Presupposto soggettivo - Autonoma organizzazione - Medici convenzionati - Condizioni - Condivisione di ambulatorio e di segretaria part-time - Insussistenza del presupposto - Non debenza del tributo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la sussistenza del presupposto soggettivo dell’IRAP previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. La condivisione dell’ambulatorio e l’impiego di una segretaria part-time per semplici mansioni amministrative non integrano, da soli, un’autonoma organizzazione. Di conseguenza, il tributo non era dovuto dal medico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento all’IRAP sostenendo l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. L’attività professionale era svolta in un ambulatorio condiviso con altri medici e con l’ausilio di una segretaria part-time incaricata esclusivamente della ricezione dei pazienti e della fissazione degli appuntamenti telefonici. Tali elementi, considerati per natura e consistenza, non risultavano idonei a creare una struttura organizzativa autonoma e potenziata rispetto all’attività personale del medico convenzionato.
Norme richiamate
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è esercitata mediante un’autonoma organizzazione, cioè attraverso una struttura organizzativa ulteriore e significativa rispetto al lavoro personale del contribuente. La mera condivisione di locali e il supporto amministrativo limitato di una segretaria part-time non sono sufficienti.
Massime di principio
- Per i professionisti, l’IRAP non è automaticamente dovuta: occorre verificare in concreto se esista un’autonoma organizzazione distinta dall’attività personale.
- La condivisione di uno studio o di un ambulatorio con altri professionisti, senza una struttura propria e autonoma, non costituisce normalmente autonoma organizzazione.
- L’utilizzo di personale dipendente o collaboratori non determina sempre l’assoggettamento all’IRAP; rilevano il numero, l’orario, le mansioni e il contributo effettivo all’attività professionale.
- Le attività meramente esecutive o di segreteria, come ricevere i pazienti e fissare appuntamenti, possono non integrare il presupposto dell’IRAP quando svolte da personale part-time e senza un significativo potenziamento dell’attività.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando dimensioni e stabilità dell’organizzazione, beni strumentali, personale impiegato e grado di autonomia rispetto al lavoro del professionista.
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