Cassazione Civile, Ordinanza n. 18971/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva deciso una controversia relativa all'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, articolando tre motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è stata depositata rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente. La decisione dà atto solo di tale rinuncia e dell'accettazione, senza esporre il contenuto specifico dei tre motivi originari.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio in considerazione dell'accettazione della rinuncia. La Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della disposizione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma inseritrice della previsione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo senza decisione nel merito.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa analogicamente oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18819/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18820/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18821/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18822/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18823/2024 del 10/07/2024
- ordinanza_civile · 10 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →