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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 137/2024 emessa dal Tribunale di Ravenna il 23/04/2024.

Giustizia amministrativa202501697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Ravenna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato il 24 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ravenna, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione un commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata ai fini dell'esecuzione e decorso il termine dilatorio applicabile, non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata.
  • In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla presentazione di un'istanza della parte vittoriosa e all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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