Cassazione Penale, Ordinanza n. 10356/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione. Il ricorso, ribadito anche con memoria, conteneva un solo motivo, sostanzialmente diretto a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la capacità dimostrativa delle prove, chiedendo una rivalutazione integrale del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era inammissibile perché sollecitava un nuovo apprezzamento del merito, estraneo al giudizio di legittimità. Nel merito, ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il fatto che il contratto di noleggio consentiva la guida esclusivamente al cliente intestatario e che la denuncia di furto dell'autovettura era intervenuta solo in epoca successiva al momento in cui l'imputato era stato sorpreso alla guida; inoltre l'imputato non aveva fornito spiegazioni sulla disponibilità del veicolo provento di appropriazione.
Norme richiamate
il fatto è stato ritenuto sussumibile nella ricettazione, sulla base della disponibilità dell'autovettura proveniente da appropriazione e dell'assenza di una plausibile giustificazione della condotta dell'imputato.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso vengono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che miri, anche solo formalmente, a ottenere una integrale rivalutazione del compendio probatorio e della capacità dimostrativa delle prove, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti logica, coerente e fondata su elementi specifici non manifestamente illogici, come la disciplina contrattuale di uso del bene e la sequenza temporale degli eventi.
- In tema di ricettazione, la responsabilità può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi la disponibilità del bene di provenienza illecita e l'assenza di giustificazioni credibili circa tale disponibilità.
- La denuncia di furto successiva al momento in cui l'imputato è stato trovato in possesso o alla guida del bene può essere logicamente ritenuta non attendibile se incompatibile con gli altri elementi fattuali acquisiti.
Come è indicizzato
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