Cassazione Penale, Ordinanza n. 10682/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ne aveva affermato la responsabilità per una condotta decettiva finalizzata a ottenere il pagamento di una somma per lavori di ristrutturazione. Secondo la ricostruzione richiamata in ordinanza, egli avrebbe finto di avere stipulato una fideiussione bancaria e avrebbe consegnato, per due volte, documenti contrattuali fittizi per indurre la persona offesa a disporre un bonifico della seconda quota dovuta; l'evento dannoso non si sarebbe verificato solo perché la vittima aveva revocato tempestivamente il bonifico e, insospettita, aveva poi verificato in banca la validità del documento. Con il primo motivo si censurava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo una diversa lettura dei fatti; con il secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità dell'offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, in quanto fondato su una ricostruzione alternativa del fatto non consentita in sede di legittimità; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel delitto tentato, l'idoneità degli atti va valutata ex ante. Anche il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità e manifestamente infondato, perché la particolare tenuità del fatto richiede la concomitante presenza della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, e nel caso concreto i giudici di merito avevano adeguatamente escluso la particolare tenuità valorizzando la modalità fraudolenta della condotta e l'entità del pericolo per il patrimonio della vittima. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; è sufficiente che il giudice di merito motivi l'assenza di uno solo dei presupposti per escluderla.
La valutazione della particolare tenuità dell'offesa, specie nei delitti tentati, deve considerare le modalità della condotta, il grado di progressione e l'entità del pericolo per il bene giuridico protetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una semplice rilettura alternativa del compendio fattuale, né censurare la motivazione con doglianze generiche o meramente riproduttive di quanto già dedotto in appello.
- Nel delitto tentato, l'idoneità degli atti va apprezzata ex ante, in relazione alle modalità concrete della condotta e al contesto in cui è stata posta in essere, senza che rilevi l'insuccesso dovuto a fattori estranei alla volontà dell'agente, come le cautele adottate dalla vittima.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se manca anche uno solo dei due presupposti normativi, e la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto dell'assenza della tenuità dell'offesa o della non abitualità.
- Nei tentativi di truffa o di condotte decettive analoghe, la serietà dell'apparato fraudolento e l'entità del pregiudizio patrimoniale solo evitato possono escludere la particolare tenuità dell'offesa.
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