Cassazione Civile, Ordinanza n. 33753/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell’errore materiale. Ha quindi accolto il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. e ha disposto la correzione dell’ordinanza n. 17019/2024, integrando il dispositivo con la formula "da distrarsi in favore degli Avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi, antistatari" subito dopo l’espressione "oltre accessori di legge". Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Il ricorso è stato proposto ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. I ricorrenti, nella qualità di difensori antistatari delle parti vittoriose nel giudizio definito con ordinanza n. 17019/2024, hanno evidenziato che, pur avendo richiesto nel controricorso la distrazione delle spese processuali in loro favore, il dispositivo dell’ordinanza non conteneva tale statuizione. Si è chiesto quindi di correggere il provvedimento inserendo la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per correggere un errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione; la Corte lo applica per integrare il dispositivo con la statuizione omessa sulla distrazione delle spese.
È richiamato solo per il regime camerale e la riserva della motivazione nel procedimento deciso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La correzione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile quando nel provvedimento della Cassazione vi sia un mero errore materiale o un’omissione meramente redazionale, non incidente sulla decisione sostanziale già assunta.
- Se la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario è stata richiesta ma non riportata nel dispositivo per errore materiale, la Corte può integrare il provvedimento con la formula mancante senza riaprire il merito della controversia.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale non comporta una nuova pronuncia sul ricorso originario, ma soltanto l’adeguamento formale del provvedimento alla volontà già espressa o comunque risultante dagli atti.
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