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Ordinanza

Ordinanza n. 15321/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202605382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 13006/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 13006/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 18 dicembre 2024, notificata il 29 gennaio 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto anche la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell’esecuzione. Il Ministero ha riferito che le attività di ottemperanza sono in corso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né deciso sulla richiesta di misura coercitiva. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sullo stato dell’esecuzione e ha chiesto al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma, Ufficio Affari Legali, una relazione esauriente sul prosieguo dell’esecuzione. Ha inoltre ricordato al dirigente firmatario della relazione che deve insediarsi quale commissario ad acta e che, in tale veste, può e deve sostituirsi alle amministrazioni inadempienti, compresa la Ragioneria Territoriale dello Stato e l’istituto di afferenza della titolare del credito, per dare esecuzione a quanto disposto dal giudicato. Fissata una nuova camera di consiglio al 23 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissare una somma coercitiva per le successive violazioni o inosservanze del giudicato e per il ritardo nell’esecuzione; l’ordinanza non decide tale richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la relazione dell’amministrazione riferisce che l’esecuzione è ancora in corso e occorrono ulteriori elementi per verificarne il prosieguo, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione aggiornata e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio.
  • Il commissario ad acta, nell’esercizio dei poteri sostitutivi diretti a dare esecuzione al giudicato, può e deve sostituirsi anche alle ulteriori amministrazioni o articolazioni amministrative inadempienti necessarie per realizzare quanto statuito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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